Art. 31 CO

Ratifica del contratto viziato

1 Il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera ratificato, se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio non abbia notificato all’altra, che essa non intende mantenerlo o non abbia chiesto la restituzione della fatta prestazione.
2 Il termine decorre nel caso di errore o di dolo dal momento in cui furono scoperti, e, nel caso di timore, dal momento in cui è cessato.
3 La ratifica di un contratto viziato da dolo o timore non esclude per sé stessa l’azione pel risarcimento del danno.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Onere della prova (consid. 2a e b). 2. In caso di dolo, il giudice non può limitarsi ad accertare la scoperta dell'errore, né può ammettere facilmente una ratifica senza riserve del contratto (consid. 2a e c).
    · 22/06/1982 · 37 citazioni Riassunto
  2. 2
    Errore del compratore su di un elemento necessario del contratto
    · 07/06/1988 · 31 citazioni Riassunto
  3. 3
    Corruzione di un funzionario: conseguenze dal profilo del diritto contrattuale
    · 21/02/2003 · 27 citazioni Riassunto
  4. 4
    Valore litigioso (art. 46 OG)
    · 22/05/1990 · 21 citazioni Riassunto
  5. 5
    Imprescrittibilità dell'eccezione di dolo (art. 60 cpv. 3 CO); relazione tra le pretese fondate sulla garanzia per i difetti della cosa venduta e l'invalidazione del contratto per vizi della volontà
    · 14/12/2000 · 20 citazioni
  6. 6
    Invalidazione del contratto per errore essenziale o dolo (art. 23 segg
    · 30/10/2001 · 14 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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