Art. 31 CO
Ratifica del contratto viziato
1 Il contratto viziato da errore, dolo o timore si considera ratificato, se, nel termine di un anno, la parte per la quale non è obbligatorio non abbia notificato all’altra, che essa non intende mantenerlo o non abbia chiesto la restituzione della fatta prestazione.
2 Il termine decorre nel caso di errore o di dolo dal momento in cui furono scoperti, e, nel caso di timore, dal momento in cui è cessato.
3 La ratifica di un contratto viziato da dolo o timore non esclude per sé stessa l’azione pel risarcimento del danno.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Onere della prova (consid. 2a e b). 2. In caso di dolo, il giudice non può limitarsi ad accertare la scoperta dell'errore, né può ammettere facilmente una ratifica senza riserve del contratto (consid. 2a e c).37 citazioni
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2Errore del compratore su di un elemento necessario del contratto31 citazioni
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3Corruzione di un funzionario: conseguenze dal profilo del diritto contrattuale27 citazioni
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4Valore litigioso (art. 46 OG)21 citazioni
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5Imprescrittibilità dell'eccezione di dolo (art. 60 cpv. 3 CO); relazione tra le pretese fondate sulla garanzia per i difetti della cosa venduta e l'invalidazione del contratto per vizi della volontà20 citazioni
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6Invalidazione del contratto per errore essenziale o dolo (art. 23 segg14 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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5 citazioni25/02/2019 · 5 citazioni de
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Forderung, Täuschung5 citazioni
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Assicurazione di indennità giornaliera per malattia4 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.