Fatti
La società [A. AG], con sede nel cantone di Thurgau, ha intrattenuto rapporti commerciali con la società italiana [F.] dal 1985. La società [A. AG] ha annullato tutti i contratti e ha rifiutato di prendere in consegna le merci nel gennaio e febbraio 1987. Le merci in questione erano spedizioni di tessuti per le quali la società [F.] aveva fatturato un totale di 173'256,01 DM. La società [F.] ha introdotto un'azione legale presso il tribunale distrettuale di Münchwilen nel giugno 1987. Il tribunale distrettuale ha condannato la società [A. AG] a pagare 143'802 CHF con interessi nel gennaio 1988. La decisione è stata confermata dal tribunale cantonale di Thurgau nel settembre 1988.
Le parti coinvolte sono la società A. AG (convenuta) e la società F. (attrice). Le date chiave sono il 22 gennaio e il 3 febbraio 1987 (annullamento dei contratti), il 5 marzo 1987 (sollecito per il pagamento), giugno 1987 (introduzione dell'azione legale), 14 gennaio 1988 (decisione del tribunale distrettuale) e 8 settembre 1988 (decisione del tribunale cantonale).
Legge
La Corte federale ha esaminato se la società [F.] avesse violato il suo obbligo di minimizzare i danni non vendendo le merci in modo immediato conformemente all'articolo 93 comma 1 del Codice delle obbligazioni (CO). La Corte ha constatato che questa disposizione non crea un obbligo per il venditore di vendere la cosa dovuta, ma che questo obbligo può derivare dal principio della buona fede o direttamente dal contratto.
La Corte ha anche esaminato le opinioni dottrinali sulla questione, che riconoscono che il debitore può essere tenuto a…