Art. 93 CO
1 Se per la natura della cosa o per il genere d’affari il deposito non è possibile, o se la cosa è soggetta a deperimento, o richiede spese di mantenimento o considerevoli spese di custodia, il debitore, previa diffida e coll’autorizzazione del giudice, può farla vendere pubblicamente e depositarne il prezzo.
2 Ove si tratti di cose che abbiano un prezzo di borsa o di mercato o siano di poco valore in confronto alla spesa, non occorre che la vendita sia pubblica e il giudice può autorizzarla anche senza preventiva diffida.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
-
1DTF 42_II_2192 citazioni01/01/1916 · 2 citazioni
-
2Autorizzazione a far vendere una cosa; competenza territoriale0 citazioni
-
3Contratto di compravendita; diritto di far vendere la cosa dovuta qualora il compratore ricusi di riceverla0 citazioni
-
4Manutenzione costosa. 1. Le spese di "manutenzione" comprendono anche quelle di deposito e di custodia. 2. La questione se una manutenzione sia "costosa" ai sensi della legge va risolta in base alla relazione tra il val…0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Selbsthilfeverkauf1 citazioni
-
Mehrfache üble Nachrede, Nötigung; unentgeltliche Rechtsverbeiständung; Parteientschädigung etc.0 citazioni
-
0 citazioni24/02/2022 · 0 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.