Art. 93 CO

1 Se per la natura della cosa o per il genere d’affari il deposito non è possibile, o se la cosa è soggetta a deperimento, o richiede spese di mantenimento o considerevoli spese di custodia, il debitore, previa diffida e coll’autorizzazione del giudice, può farla vendere pubblicamente e depositarne il prezzo.
2 Ove si tratti di cose che abbiano un prezzo di borsa o di mercato o siano di poco valore in confronto alla spesa, non occorre che la vendita sia pubblica e il giudice può autorizzarla anche senza preventiva diffida.

Le sentenze di principio 4

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    DTF 42_II_219
    01/01/1916 · 2 citazioni
  2. 2
    Autorizzazione a far vendere una cosa; competenza territoriale
    · 02/03/2010 · 0 citazioni Riassunto
  3. 3
    Contratto di compravendita; diritto di far vendere la cosa dovuta qualora il compratore ricusi di riceverla
    · 24/10/1989 · 0 citazioni Riassunto
  4. 4
    Manutenzione costosa. 1. Le spese di "manutenzione" comprendono anche quelle di deposito e di custodia. 2. La questione se una manutenzione sia "costosa" ai sensi della legge va risolta in base alla relazione tra il val…
    · 26/02/1985 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Selbsthilfeverkauf
    · 02/03/2010 · 1 citazioni de Riassunto
  • Mehrfache üble Nachrede, Nötigung; unentgeltliche Rechtsverbeiständung; Parteientschädigung etc.
    · 11/06/2024 · 0 citazioni de Riassunto
  • 24/02/2022 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.