Fatti
La ricorrente, [A.] , e il convenuto 2, [B.] , erano coinvolti in un contratto di locazione e affitto dell'hotel ristorante [D.] . Dopo che [A.] non firmò il contratto e rifiutò di lasciare il ristorante, si verificarono diversi incidenti, tra cui la diffusione di una lettera diffamatoria da parte di [B.] ai fornitori di [A.] . [A.] presentò denuncia penale e chiese il risarcimento del danno e il risarcimento morale.
Il Tribunale distrettuale di Gersau condannò [B.] per diffamazione plurima, ingiuria, violazione del segreto epistolare e tentata costrizione, e lo condannò a una pena pecuniaria condizionale. Il Tribunale cantonale di Schwyz annullò la condanna per diffamazione e condannò [B.] a una pena pecuniaria condizionale e a una multa. La richiesta di risarcimento di [A.] fu rinviata alla via civile.
[A.] presentò ricorso al Tribunale federale e chiese l'annullamento della sentenza d'appello e la condanna di [B.] per diffamazione plurima e costrizione consumata. Chiese anche l'accertamento della responsabilità principale di [B.] per il risarcimento del danno e la concessione della difesa gratuita per il procedimento d'appello.
Legge
Il Tribunale federale esaminò il ricorso e giunse alle seguenti conclusioni
- Il giudice di primo grado ha ammesso a ragione il convenuto 2 alla prova di discolpa, poiché aveva un motivo giustificato per il suo avvertimento.
- Il convenuto 2 ha fornito la prova di buona fede, poiché ha intrapreso tutti i passi ragionevoli per verificare l'esattezza delle sue affermazioni.
- Il giudice di primo grado ha rinviato a ragione la richiesta di risarcimento di [A.] alla via civile, poiché…