Fatti
La [X.] Radio AG gestiva due radio e una stazione televisiva. L'Ufficio federale delle comunicazioni (UFCOM) fissò la quota di ricavo delle tariffe di abbonamento per gli anni 2003, 2004 e 2005 e dichiarò prescritti i diritti di restituzione. La [X.] Radio AG chiese al Tribunale federale di pagare integralmente le quote di splitting per gli anni 2004 e 2005 e di pagare i restanti importi residui.
Il Tribunale amministrativo federale aveva in precedenza accolto parzialmente il ricorso della [X.] Radio AG e assegnato un importo residuo per l'anno contabile 2003. L'UFCOM non aveva alcun diritto di restituzione in relazione all'importo già pagato per l'anno contabile 2005.
Legge
Il Tribunale federale esaminò l'ammissibilità del ricorso e concluse che il ricorso in materia di diritto pubblico è ammissibile, poiché si tratta di modificare una sovvenzione per la quale non esiste un diritto legale.
Il Tribunale sottolineò che la quota di tariffa radiotelevisiva è una sovvenzione ai sensi della legge sulle sovvenzioni e che la legge sulle sovvenzioni si applica alla sua erogazione nel suo complesso. L'UFCOM aveva fissato gli importi massimi rispettivi e ne aveva versato l'80%, mentre la determinazione definitiva del contributo dipendeva dall'approvazione del conto dell'anno precedente.
Il Tribunale concluse che l'UFCOM era autorizzato a disporre nuovamente sui contributi per la radio [AX.] , poiché la disposizione originaria non conteneva tutte le basi necessarie per la determinazione dell'importo finale. L'obiezione della ricorrente, secondo cui l'UFCOM non avrebbe più potuto disporre nuovamente ai sensi dell'art. 18 comma 1 LSu, fu respinta.
Il Tribunale esaminò anche…