Fatti

La ricorrente, [B.] , si è iscritta nel mese di ottobre 2001 per ottenere prestazioni presso l'assicurazione per l'invalidità. L'OAI del Cantone di Lucerna ha respinto la richiesta con decisione del 27 settembre 2004, poiché non era presente un grado di invalidità che giustificasse la prestazione. Il Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna e il Tribunale federale hanno confermato questa decisione.

Il 21 dicembre 2007, [B.] ha avanzato nuovamente pretese di prestazioni nei confronti dell'assicurazione per l'invalidità e ha presentato due relazioni mediche. L'OAI non ha preso in considerazione la richiesta, poiché non era stata dimostrata in modo credibile una modifica rilevante dello stato di salute.

[B.] ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di Lucerna e ha chiesto l'annullamento della decisione e l'ordine all'OAI di prendere in considerazione la richiesta di prestazione. Il tribunale cantonale ha respinto la richiesta di gratuito patrocinio, poiché il ricorso aveva scarsa probabilità di successo.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato la questione se il ricorso contro il rifiuto di prestazioni di assicurazione per l'invalidità fosse infondato. L'autorità inferiore aveva stabilito che i fatti apparenti presentati con la nuova iscrizione non erano sufficienti per prendere in considerazione la richiesta e svolgere ulteriori accertamenti.

Il Tribunale federale ha affermato che la nuova iscrizione viene esaminata solo dal punto di vista sostanziale se l'assicurato dimostra in modo credibile che le condizioni di fatto sono cambiate in misura rilevante per la prestazione dal momento dell'ultima decisione passata in giudicato. La condizione di ammissibilità di cui all'art. 87 cpv. 3 e 4 OAI…