Fatti
Il caso concerne una controversia tra il Fondo di Previdenza per il personale della Banca Commerciale di Lugano e R., nell'ambito della legge federale sulla previdenza professionale (LPP). Il Tribunale cantonale delle assicurazioni del cantone del Ticino è stato adito della causa. Il 24 maggio 1993, il Tribunale federale delle assicurazioni ha reso una decisione in questa causa.
Le parti in causa sono il Fondo di Previdenza per il personale della Banca Commerciale di Lugano e R. Il Tribunale cantonale delle assicurazioni del cantone del Ticino è stato adito della causa in prima istanza. La decisione del Tribunale cantonale delle assicurazioni è stata impugnata dal Fondo di Previdenza per il personale della Banca Commerciale di Lugano dinanzi al Tribunale federale delle assicurazioni.
Il problema principale in causa è la ricevibilità del ricorso di diritto amministrativo contro una decisione incidentale emanata dall'autorità giudiziaria di prima istanza, nonché la possibilità di ordinare misure provvisorie nel procedimento di azione dinanzi a questa autorità.
Legge
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha considerato che, nel procedimento di azione dinanzi all'autorità di prima istanza, nessun effetto sospensivo può essere attribuito in assenza di una decisione esecutiva. In tale situazione, la via da seguire è quella dell'ordinanza di misure provvisorie positive.
Il Tribunale federale delle assicurazioni ha anche considerato che, anche se la LPP prevede un procedimento di azione, l'articolo 56 della legge sulla procedura amministrativa (PA) costituisce una base legale di diritto federale che consente, nel campo della previdenza professionale, di ordinare misure provvisorie…