Fatti
Il ricorrente [X.] è stato confrontato il 25 novembre 2011, durante una perquisizione domiciliare, con un'impianto di coltivazione di canapa indoor e attrezzature per l'elaborazione di prodotti a base di canapa. Il 10 febbraio 2012 è stato denunciato per violazione della legge sugli stupefacenti. Il 23 marzo 2012, la sezione misure amministrative del pubblico ministero del Cantone di Glarona ha disposto che [X.] dovesse sottoporsi a un esame medico-legale presso l'Istituto di medicina legale di Zurigo per accertare la sua idoneità alla guida.
Il Tribunale amministrativo del Cantone di Glarona ha respinto un ricorso presentato da [X.] contro tale decisione il 18 luglio 2012, modificando tuttavia alcune modalità della disposizione. Contro la sentenza del Tribunale amministrativo, [X.] ha presentato ricorso al Tribunale federale il 13 settembre 2012.
[X.] chiede l'annullamento della decisione impugnata e della disposizione del 23 marzo 2012. L'autorità inferiore e la sezione misure amministrative del pubblico ministero del Cantone di Glarona chiedono il rigetto del ricorso.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la decisione del 18 luglio 2012, con cui il Tribunale amministrativo ha confermato la disposizione di sottoporre il ricorrente a un esame medico-legale per accertare la sua idoneità alla guida. Si tratta di una decisione incidentale che, in determinate circostanze, può soddisfare i requisiti di ammissibilità dell'art. 93 cpv. 1 LTF.
Il ricorrente sostiene che la disposizione dell'esame medico-legale costituisce un'intromissione sproporzionata nei suoi diritti della personalità. Egli è in…