Fatti
Il ricorrente, [A.] , e la resistente, [B.] , sono coniugi divorziati. Nel quadro del processo di divorzio, il ricorrente è stato condannato dal presidente del tribunale distrettuale di [Z.] con decisione del 28 gennaio 2000 a pagare contributi di mantenimento di Fr. 450.-- (più assegni per i figli) per i tre figli, nonché contributi di mantenimento per la moglie [B.] . Il tribunale d'appello del cantone di Lucerna ha confermato i contributi di mantenimento per i figli e ha fissato l'assegno per la moglie in Fr. 400.-- per i mesi di febbraio a giugno 2000 e in Fr. 600.-- per il periodo successivo.
Il ricorrente ha chiesto la riduzione dei contributi di mantenimento per i tre figli a Fr. 250.-- ciascuno, nonché l'abolizione dell'assegno per la moglie. Il tribunale d'appello del cantone di Lucerna ha respinto la richiesta. Contro tale decisione, il ricorrente ha presentato un ricorso di diritto pubblico al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato il ricorso di diritto pubblico e ha stabilito che non sono date le condizioni per una modifica delle misure cautelari. Il fatto che la sentenza di divorzio sia divenuta definitiva non costituisce un motivo di modifica.
Il tribunale ha anche respinto la censura di violazione del divieto di arbitrio (art. 9 Cost.) poiché il ricorrente non ha dimostrato in che modo il tribunale cantonale abbia deciso in modo arbitrario. L'autorità precedente non ha dovuto prendere in considerazione i…