Art. 164 CC

Somma a libera disposizione

1 Il coniuge che provvede al governo della casa o alla cura della prole o assiste l’altro nella sua professione od impresa ha diritto di ricevere regolarmente da costui una congrua somma di cui possa disporre liberamente.
2 Tale somma va determinata tenendo conto degli introiti propri del coniuge avente diritto nonché di quanto, nella consapevolezza delle proprie responsabilità, l’altro coniuge impiega per la previdenza in favore della famiglia, della professione od impresa.

Le sentenze di principio 6

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Pignoramento della somma a libera disposizione della moglie, ai sensi dell'art. 164 CC
    · 18/10/1988 · 11 citazioni
  2. 2
    Pignoramento di somme spettanti al coniuge secondo gli art. 159, 163 e 164 CC. 1. Una pretesa risultante dall'obbligo di assistenza tra i coniugi non è pignorabile ove non entri nel quadro del mantenimento coniugale ai…
    · 18/08/1989 · 8 citazioni Riassunto
  3. 3
    · 27/04/1990 · 7 citazioni Riassunto
  4. 4
    Pignoramento della somma a libera disposizione della moglie, ai sensi dell'art. 164 CC
    · 09/08/1988 · 6 citazioni Riassunto
  5. 5
    Art. 34 CP, pena pecuniaria/commisurazione
    · 17/03/2008 · 5 citazioni Riassunto
  6. 6
    Per contro, la prova che un salario è stato effettivamente pagato costituisce un indizio importante per la prova dell'esercizio effettivo di una attività dipendente (precisazione della giurisprudenza). (consid. 3)
    · 12/09/2005 · 5 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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