Fatti
La signora A., nata nel 1974, si è iscritta all'ufficio di collocamento il 6 marzo 2003. Ha dichiarato di aver lavorato presso l'azienda C. dal 1° novembre 2001 al 30 giugno 2002 e presso l'azienda E. dal 1° gennaio al 30 giugno 2002. La cassa di disoccupazione ha fissato il reddito assicurato a Fr. 1000.-, in quanto non è stata dimostrata alcuna retribuzione effettiva oltre i Fr. 1000.- percepiti dall'azienda E. A. ha presentato un ricorso, a seguito del quale la cassa di disoccupazione ha negato il diritto all'indennità di disoccupazione a partire dal 6 marzo 2003 per mancanza di un'occupazione soggetta all'obbligo contributivo.
Il ricorso di A. è stato respinto dal Tribunale amministrativo del Cantone di Zugo. A. ha quindi presentato un ricorso di diritto amministrativo con l'obiettivo di vedere riconosciuto il suo diritto all'indennità di disoccupazione e di fissare il reddito assicurato a Fr. 3600.-.
Legge
Il Tribunale federale afferma che, per il diritto all'indennità di disoccupazione, è determinante unicamente l'esercizio di un'occupazione soggetta all'obbligo contributivo per la durata minima di sei mesi richiesta. La dimostrazione dell'effettivo pagamento del salario non è un requisito autonomo per il diritto, ma può essere un indizio significativo per l'esercizio di un'occupazione soggetta all'obbligo contributivo.
Nel caso…