Fatti

Il ricorrente [X.] aveva avuto la patente di guida revocata per tre mesi e successivamente per dodici mesi a causa della guida nonostante la revoca. Contro la seconda revoca, egli aveva presentato ricorso al tribunale amministrativo del cantone di Lucerna e aveva chiesto l'autorizzazione alla procedura gratuita. Il tribunale amministrativo aveva respinto la richiesta e aveva chiesto un anticipo sulle spese. Dopo che il ricorrente non aveva pagato l'anticipo sulle spese in tempo utile, il tribunale amministrativo aveva dichiarato di non prendere in considerazione il ricorso. Il ricorrente aveva presentato una richiesta di ripristino del termine, che tuttavia era stata respinta.

Il ricorrente aveva presentato ricorso al Tribunale federale e aveva denunciato una violazione dell'art. 8 e dell'art. 29a Cost.

Legge

Il Tribunale federale aveva esaminato se la scrittura di ricorso soddisfaceva i requisiti di motivazione di cui all'art. 42 cpv. 2 e all'art. 106 cpv. 2 LTF. Aveva stabilito che la causa di ricorso non era diventata senza oggetto, poiché la sospensione dell'esecuzione era prevista nel procedimento amministrativo.

Il tribunale aveva deciso che il ricorrente, a causa della decisione di non prendere in considerazione il ricorso e della decisione impugnata, non aveva avuto la possibilità di sottoporre la sua controversia a un tribunale. Tuttavia, aveva esaminato se il ricorso soddisfaceva i requisiti di cui all'art. 29a Cost. e se il presidente della sezione aveva applicato in modo errato le disposizioni cantonali sulla ripristinazione, violando il divieto di arbitrio.

Il tribunale aveva concluso che i cantoni sono liberi di organizzare la giustizia e il diritto processuale nel quadro…