Fatti

Il ricorrente [A.] è stato condannato con sentenza penale del 22 febbraio 2024 per violazione grave delle norme di circolazione e condannato a una pena pecuniaria e a una multa condizionale. La sentenza penale è passata in giudicato senza opposizione.

La polizia cantonale di Berna ha convocato [A.] per un interrogatorio di polizia al fine di chiarire se egli fosse a conoscenza di un divieto di guida o avrebbe potuto conoscerlo. [A.] si è opposto all'audizione e ha sostenuto che un nuovo esame contro il principio "ne bis in idem" sarebbe stato contrario.

Il Tribunale d'appello del Cantone di Berna ha respinto il ricorso, nella misura in cui è stato ammesso. [A.] ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale e ha chiesto di annullare la decisione e di obbligare il pubblico ministero a emettere una decisione di non perseguimento.

Legge

Il Tribunale federale ha esaminato se la decisione impugnata potesse causare un danno irreparabile. Il ricorrente ha sostenuto che un tale danno lo minacciava se il procedimento penale fosse stato condotto in violazione del divieto di doppia persecuzione penale.

Il Tribunale federale ha affermato che l'avvio di un procedimento penale di per sé non costituisce un danno di natura giuridica che non possa essere più riparato con una decisione finale o intermedia favorevole all'imputato. Il divieto di doppia persecuzione penale presuppone che la persona interessata e i fatti accertati siano identici.

Il Tribunale…