Fatti
Il ricorrente, Med. pract. [A.] , ha ottenuto l'11 maggio 2006 un'autorizzazione all'esercizio professionale autonomo di medico nel cantone Argovia. Dopo aver condotto ispezioni nel suo studio, è stato avviato un procedimento disciplinare e il ricorrente è stato condannato a una multa di Fr. 5'000.-- per violazione dei doveri professionali e mancanza di affidabilità e gli è stata revocata l'autorizzazione all'esercizio professionale.
Il ricorrente ha impugnato questa decisione dinanzi al Tribunale amministrativo del cantone Argovia, che ha respinto il ricorso. Di conseguenza, il ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale federale.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato la legittimità del ritiro dell'autorizzazione all'esercizio professionale e dell'irrogazione della multa. Ha stabilito che l'autorità inferiore aveva giustamente accertato la violazione dei doveri professionali e la mancanza di affidabilità del ricorrente.
Il Tribunale federale ha sottolineato che l'affidabilità ai sensi dell'art. 36 cpv. 1 lett. b LPMed è un criterio importante per il rilascio di un'autorizzazione all'esercizio professionale. Ha stabilito che il ricorrente, a causa delle sue infrazioni, come la sistematica somministrazione di medicinali e la violazione delle norme sui medicinali stupefacenti, aveva perso l'affidabilità.
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