Art. 43 LPMed
Misure disciplinari
1 In caso di violazione degli obblighi professionali, delle prescrizioni della presente legge o delle sue disposizioni d’esecuzione, l’autorità di vigilanza può ordinare le seguenti misure disciplinari:
- a. un avvertimento;
- b. un ammonimento;
- c. una multa fino a 20 000 franchi;
- d. un divieto d’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale per sei anni al massimo (divieto temporaneo);
- e. un divieto definitivo d’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale per l’intero campo d’attività o per una parte di esso.
2 Per la violazione degli obblighi professionali di cui all’articolo 40 lett. b possono essere pronunciate soltanto misure disciplinari conformemente al cpv. 1 lettere a–c.
3 La multa e il divieto d’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale possono essere cumulati.
4 L’autorità di vigilanza può imporre restrizioni all’autorizzazione all’esercizio della professione sotto la propria responsabilità professionale durante il procedimento disciplinare, vincolarla a oneri o sospenderla.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Preminenza del diritto federale; misura disciplinare che sanziona un medico che esercita a titolo indipendente; pubblicazione di questa misura sul Foglio ufficiale del Canton Vaud13 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Entzug der Berufsausübungsbewilligung zur selbstständigen ärztlichen Tätigkeit37 citazioni
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Entzug der Bewilligung zur selbstständigen ärztlichen Tätigkeit32 citazioni
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Medizinalberufe; Disziplinarmassnahmen20 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.