Fatti
Il ricorrente [X.] è stato denunciato il 31 agosto 2012 per negligenza, avendo ignorato un divieto di sorpasso segnalato. Il Tribunale distrettuale di Albula lo ha condannato il 3 dicembre 2014 per violazione semplice delle norme di circolazione a una multa di Fr. 200.-- oltre alle spese del procedimento. Il ricorso di [X.] è stato respinto dal Tribunale cantonale dei Grigioni il 22 marzo 2016 con condanna alle spese.
Il ricorrente chiede con il suo ricorso in materia penale di essere assolto dall'accusa di violazione semplice delle norme di circolazione. Egli lamenta una violazione del principio di accusa e una violazione del diritto federale, in particolare dell'art. 103 dell'Ordinanza sulla segnaletica stradale del 5 settembre 1979 (OSStr; RS 741.21).
Legge
Il Tribunale federale applica d'ufficio il diritto (art. 106 cpv. 1 LTF) e esamina, considerando l'obbligo di motivazione (art. 42 cpv. 1 e 2 LTF), solo le censure sollevate. Il ricorrente lamenta una violazione del principio di accusa, poiché l'autorità inferiore gli addebita un comportamento intenzionale, mentre l'accusa aveva addebitato solo un comportamento negligente.
Tuttavia, il Tribunale federale conclude che l'autorità inferiore ha ritenuto il ricorrente colpevole di violazione colposa dell'art. 27 cpv. 1 LCStr e che le obiezioni del ricorrente non sono fondate. L'autorità inferiore ha motivato in modo convincente perché è giunta alla conclusione che il segnale di divieto di sorpasso sul margine destro della carreggiata era stato collocato regolarmente nonostante la sua posizione bassa e che il ricorrente lo aveva ignorato per negligenza.
Il ricorrente lamenta anche una…