Fatti

# Annullamento della decisione di nullità e rinvio per la valutazione di merito

Parti:

  • Ricorrente: [A.] , rappresentato dall'avvocato Angelina Grossenbacher
  • Ricorso: Procura generale del Canton Berna

Autorità precedente: Tribunale superiore del Canton Berna, Camera di ricorso in materia penale

Fatti:

  • La Procura regionale Emmental-Oberaargau ha avviato un procedimento penale contro [A.] per violazione della legge sugli stupefacenti e della legge sulla circolazione stradale.
  • Con lettera del 20 luglio 2020, [A.] è stato informato di un'osservazione della polizia dal 11 settembre al 10 ottobre 2019.
  • [A.] ha presentato ricorso al Tribunale superiore del Canton Berna il 28 luglio 2020, chiedendo l'annullamento della comunicazione dell'osservazione e ordinando alla Procura di completare gli atti.
  • Il Tribunale superiore ha respinto il ricorso con decisione del 7 settembre 2020.
  • [A.] ha presentato ricorso in materia penale al Tribunale federale il 13 ottobre 2020.

Il Tribunale federale rileva che si tratta di una decisione cantonale di ultima istanza in materia penale, contro la quale il ricorso è ammesso alle condizioni degli art. 92 ss. LTF. Il ricorso è ammissibile, poiché si tratta di un diniego di giustizia formale e non è richiesto il requisito del pregiudizio irreparabile ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF.

Il Tribunale superiore non aveva ammesso il ricorso, poiché non vedeva un interesse giuridicamente protetto riguardo all'annullamento della lettera di comunicazione e non era generalmente competente a dare istruzioni alla Procura. Il Tribunale federale rileva tuttavia che dalla motivazione del ricorso del 28 luglio 2020 risulta chiaramente che il ricorrente si riferiva all'osservazione stessa. La censura della violazione dell'art. 29 cpv. 1 Cost. è quindi giustificata.

Il Tribunale federale accoglie il ricorso, annulla la decisione impugnata e rinvia la causa al Tribunale superiore per la valutazione di merito. Non sono dovute spese di giustizia e il Canton Berna deve corrispondere al ricorrente un'indennità di parte di fr. 1'500.--.

["DTF 143 I 344", \"DTF 138 IV 258", \"DTF 137 III 617", \"DTF 139 I 206", \"1C_37/2020", \"1B_40/2016", \"5A_164/2019"] [\"Art. 78 cpv. 1…