Art. 283 CPP

Comunicazione

1 Al più tardi alla chiusura della procedura preliminare il pubblico ministero comunica ai diretti interessati il motivo, il genere e la durata dell’osservazione.
2 La comunicazione è differita o tralasciata se:
  1. a. le informazioni ottenute non sono utilizzate a scopo probatorio; e b. è necessario per salvaguardare interessi pubblici o privati preponderanti.

Le sentenze di principio 2

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Carenza di proporzionalità della relazione tra le misure di allontanamento e di divieto d'accesso con la comminatoria della pena prevista all'art. 292 CP
    · 29/04/2020 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Protezione giuridica contro le indagini in incognito preventive (§ 36 septies cpv. 4 e 5 della legge solettese sulla polizia cantonale - KapoG/SO)
    · 29/11/2022 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • 09/12/2020 · 2 citazioni de Riassunto
  • Reati contro la LStup; riciclaggio di denaro aggravato; espulsione dal Paese
    · 26/03/2025 · 1 citazioni de
  • geheime Überwachungsmassnahmen
    BES.2021.133
    · 29/10/2021 · 1 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.