Fatti

# Annullamento della condanna per violazione semplice delle norme del traffico a causa di un breve sguardo al telefono cellulare

Parti:

  • Ricorrente: [A.] , rappresentata dall'avvocato Alexander Kunz
  • Ricorso: Procura generale del Canton Soletta

Fatti:

  • [A.] il 22 luglio 2020 alle ore 18.30 si trovava sulla strada di Olten a Egerkingen in direzione Hägendorf.
  • Teneva il telefono cellulare nella mano destra accanto al volante e guardava il telefono per uno o due secondi con la testa leggermente abbassata.
  • La procura l'ha condannata per violazione semplice delle norme del traffico a una multa di CHF 250.--.
  • La Corte superiore del Canton Soletta ha confermato la decisione di primo grado.

Ricorso:

  • [A.] ha chiesto l'annullamento della sentenza e l'assoluzione dall'accusa di violazione semplice delle norme del traffico.

La ricorrente sostiene che il tribunale di primo grado l'abbia condannata in violazione del diritto federale applicando in modo scorretto l'art. 90 cpv. 1 e l'art. 31 cpv. 1 LCStr nonché l'art. 3 cpv. 1 frase 2 ONC. Sostiene che il suo comportamento non costituisca un reato oggettivo, poiché la sua attenzione non sia stata compromessa e lo sblocco del telefono cellulare non rappresenti un'azione che ostacoli la guida del veicolo.

Il tribunale di primo grado ha ritenuto che lo sblocco dello smartphone costituisse un'azione ai sensi dell'art. 3 cpv. 1 frase 2 ONC e che già un'assenza di uno o due secondi nel traffico stradale possa rendere difficile la guida corretta. Il Tribunale federale ha rilevato che il tribunale di primo grado aveva ragione nel ritenere che la ricorrente avesse prestato l'attenzione necessaria nella situazione di traffico concreta. La ricorrente aveva la mano sinistra sul volante e poteva eseguire le manipolazioni rilevanti per il traffico. Inoltre, un breve sguardo al telefono cellulare non è associato a un pericolo astratto per gli altri utenti della strada.

Il Tribunale federale ha rilevato che la procedura di multa ordinaria deve essere applicata obbligatoriamente se ne sono soddisfatti i presupposti. Il tribunale di primo grado, nell'ambito della nuova valutazione da effettuare dopo il rinvio, deve esaminare in particolare se siano soddisfatti i presupposti per l'applicabilità della procedura di multa ordinaria e se sia dato il fatto di utilizzare un telefono senza dispositivo vivavoce durante la guida secondo il n. 311 dell'elenco delle multe (allegato 1 OMD).

Il ricorso è stato accolto, la sentenza impugnata è stata annullata e la causa è stata rinviata al tribunale di primo grado per una nuova decisione. Non sono stati addebitati costi giudiziari e il Canton Soletta ha dovuto compensare adeguatamente la ricorrente per la procedura del Tribunale federale.

["ATF 137 IV 290", \"ATF 127 II 302", \"ATF 122 IV 225", \"1C_470/2020", \"6B_1183/2014", \"6B_894/2016", \"6B_666/2009", \"1C_183/2016", \"1C_422/2016", \"6B_1423/2017", \"1C_566/2018", \"6B_681/2016",…