Fatti
Parti:
- Ricorrenti: Comunità ereditaria [A.A.] (composta da [B.A.] , [C.A.] , [D.A.] , [E.A.] ) e [B.A.]
- Ricorso contro: Amministrazione fiscale del Cantone dei Grigioni
Fatti:
- I coniugi [B.A.] e [A.A.] sono stati tassati insieme fino al 2012. Dal 2013, l'amministrazione fiscale ha tassato [A.A.] separatamente secondo il tariffario per celibi.
- Per il periodo fiscale 2019, [A.A.] è stata inizialmente tassata secondo il tariffario per celibi, ma successivamente insieme a suo marito secondo il tariffario per coniugati.
- [D.A.] ha richiesto una revisione delle imposizioni per gli anni precedenti il 2019, poiché la coppia non ha mai vissuto separatamente.
- L'amministrazione fiscale e il tribunale amministrativo del Cantone dei Grigioni hanno respinto la revisione.
Legge
Il ricorso è diretto contro una decisione finale di un'autorità cantonale superiore in una questione di diritto pubblico (Art. 82, 86 cpv. 1 lett. d e cpv. 2 nonché Art. 90 LTF). Le condizioni per l'ammissibilità sono soddisfatte, ma il ricorso è evidentemente infondato.
I ricorrenti lamentano una violazione di principi procedurali essenziali ai sensi dell'Art. 147 cpv. 1 lett. b LIFD e Art. 141 cpv. 1 lett. b LTB/GR. Tale lamentela è infondata, poiché l'amministrazione fiscale ha trascurato la giurisprudenza del Tribunale federale, ma non ha violato un principio procedurale essenziale. L'applicazione errata del…