Art. 51 LAID

Revisione

1 Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio:
  1. a. se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
  2. b. se l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;
  3. c. se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.
2 La revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.
3 La domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza.
4 La revisione compete all’autorità che ha emanato la decisione o sentenza.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Doppia imposizione intercantonale; commerciante d'immobili; compensazione di una perdita commerciale con utili immobiliari
    · 01/05/2013 · 16 citazioni Riassunto
  2. 2
    Esclusione della riconsiderazione e della revoca di decisioni in materia d'imposta sul valore aggiunto passate in giudicato
    · 19/12/2024 · 3 citazioni Riassunto
  3. 3
    Trattamento fiscale dell'utile immobiliare realizzato nel caso di una successione di differimenti (qui: acquisto sostitutivo di una proprietà d'abitazione per uso proprio con successivo trapasso di proprietà a seguito d…
    · 09/02/2015 · 2 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.