Art. 51 LAID
Revisione
1 Una decisione o sentenza cresciuta in giudicato può essere riveduta a vantaggio del contribuente, a sua domanda o d’ufficio:
- a. se vengono scoperti fatti rilevanti o mezzi di prova decisivi;
- b. se l’autorità giudicante non ha tenuto conto di fatti rilevanti o di mezzi di prova decisivi, che conosceva o doveva conoscere, oppure ha altrimenti violato principi essenziali della procedura;
- c. se un crimine o un delitto ha influito sulla decisione o sulla sentenza.
2 La revisione è esclusa se l’istante, ove avesse usato la diligenza che da lui può essere ragionevolmente pretesa, avrebbe potuto far valere già nel corso della procedura ordinaria il motivo di revisione invocato.
3 La domanda di revisione deve essere presentata entro 90 giorni dalla scoperta del motivo di revisione, ma al più tardi entro dieci anni dalla notificazione della decisione o della sentenza.
4 La revisione compete all’autorità che ha emanato la decisione o sentenza.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Doppia imposizione intercantonale; commerciante d'immobili; compensazione di una perdita commerciale con utili immobiliari16 citazioni
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2Esclusione della riconsiderazione e della revoca di decisioni in materia d'imposta sul valore aggiunto passate in giudicato3 citazioni
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3Trattamento fiscale dell'utile immobiliare realizzato nel caso di una successione di differimenti (qui: acquisto sostitutivo di una proprietà d'abitazione per uso proprio con successivo trapasso di proprietà a seguito d…2 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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22 citazioni24/02/2012 · 22 citazioni de
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18 citazioni19/03/2013 · 18 citazioni de
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12 citazioni
Ultime sentenze del TF
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