Fatti
L’Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) ha effettuato alla fine del 2019/inizio del 2020 un controllo dell’imposta sul valore aggiunto presso le Ferrovie Federali Svizzere FFS (contribuente), relativo ai periodi fiscali 2013 a 2018. In occasione di un incontro è stata discussa la questione se una tassazione supplementare di Fr. y fosse stata effettuata «in conformità al periodo». L’AFC aveva inizialmente valutato una «riassegnazione» dalla prima comunicazione di valutazione (24 novembre 2020, periodo fiscale 2013) alla seconda comunicazione di valutazione (12 marzo 2021, periodi fiscali 2014–2018), ma in seguito ha desistito. Successivamente, l’AFC ha ripreso il punto in sospeso e richiesto l’esecuzione della «riassegnazione» prima che le due comunicazioni di valutazione acquistassero forza di legge. Con lettera del 11 agosto 2022, l’AFC ha riconosciuto che la seconda comunicazione di valutazione era divenuta definitiva, poiché il contribuente l’aveva accettata senza riserve. Tuttavia, l’AFC intendeva comunque integrare la correzione definitiva dell’imposta a monte «a titolo di riesame» nella seconda comunicazione di valutazione definitiva. Il contribuente si è opposto a tale intento sia immediatamente che nel procedimento di ricorso e, infine, nel procedimento dinanzi al Tribunale amministrativo federale. Il Tribunale amministrativo federale ha dato ragione al contribuente (sentenza A-3835/2023 del 15 maggio 2024). Contro tale sentenza, l’AFC ha proposto ricorso in materia di diritto pubblico dinanzi al Tribunale federale, che lo ha respinto.
Legge
Il Tribunale federale conferma nella sua decisione il numerus clausus dei motivi di impugnazione nel diritto tributario, in particolare in materia di imposta sul valore aggiunto. Tale principio deriva dal rigoroso principio di legalità ai sensi dell’art. 127 cpv. 1 Cost., che nel diritto tributario assume la veste di diritto individuale costituzionale. Il Tribunale federale sottolinea che, pur essendo il principio di legalità tributaria rigorosamente applicato, può sussistere un vincolo dell’autorità qualora sia stata effettivamente fornita un’informazione da parte dell’autorità fiscale e siano soddisfatte le condizioni di tutela del legittimo affidamento. Tuttavia, il principio del numerus clausus dei motivi di revoca delle decisioni definitive rimane inalterato.
In materia di imposta sul valore aggiunto si aggiunge l’esigenza legislativa di una maggiore certezza giuridica. Tale obiettivo è stato perseguito con la riforma del diritto dell’imposta sul valore aggiunto nel 2009, al fine di garantire trasparenza, semplificazione del sistema e massima certezza giuridica per i contribuenti. Le intenzioni del legislatore miravano a porre rimedio alla «crise du principe de la bonne foi» riscontrata nel diritto anteriore alla riforma. In tale contesto, è escluso che l’AFC o il contribuente possano tornare su una comunicazione di valutazione, una decisione o una sentenza definitiva mediante riesame o revoca. Tale principio vale sia per il diritto tributario armonizzato della Confederazione, dei Cantoni e dei Comuni sia per l’imposta sul valore aggiunto.
La comunicazione di valutazione in materia di imposta sul valore aggiunto è qualificata come surrogato di decisione, che, pur non dovendo essere impugnata entro un termine di ricorso, acquista forza di legge mediante riconoscimento scritto o pagamento senza riserve. La funzione della comunicazione di valutazione consiste nel determinare l’esistenza e l’ammontare del credito d’imposta. Essa è soggetta ai mezzi di ricorso straordinari di revisione, chiarimento e rettifica ai sensi dell’art. 85 LIVA 2009. Tali mezzi di ricorso sono…