Art. 43 LIVA
Passaggio in giudicato del credito fiscale
1 Il credito fiscale passa in giudicato mediante:
- a. una decisione passata in giudicato, una decisione su reclamo passata in giudicato o una sentenza passata in giudicato;
- b. il riconoscimento scritto o il pagamento senza riserve da parte del contribuente di un avviso di tassazione;
- c. l’inizio della prescrizione del diritto di tassazione.
2 Sino al passaggio in giudicato i rendiconti presentati e gli importi versati possono essere corretti.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Possibilità e limiti temporali del diritto del destinatario della prestazione di chiedere indietro l'imposta sul valore aggiunto, quando quest'ultima non è di per sé priva di fondamento giuridico ma è stata trasferita i…5 citazioni
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2Legame dell'attività imprenditoriale con il territorio svizzero; dichiarazione di adesione all'estero; evasione fiscale4 citazioni
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3Il pagamento senza riserve di una fattura fiscale non esclude una restituzione3 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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12 citazioni
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12 citazioni
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Mehrwertsteuer (4. Quartal 2006 bis 4. Quartal 2009)12 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.