Art. 43 LIVA

Passaggio in giudicato del credito fiscale

1 Il credito fiscale passa in giudicato mediante:
  1. a. una decisione passata in giudicato, una decisione su reclamo passata in giudicato o una sentenza passata in giudicato;
  2. b. il riconoscimento scritto o il pagamento senza riserve da parte del contribuente di un avviso di tassazione;
  3. c. l’inizio della prescrizione del diritto di tassazione.
2 Sino al passaggio in giudicato i rendiconti presentati e gli importi versati possono essere corretti.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Possibilità e limiti temporali del diritto del destinatario della prestazione di chiedere indietro l'imposta sul valore aggiunto, quando quest'ultima non è di per sé priva di fondamento giuridico ma è stata trasferita i…
    · 18/09/2018 · 5 citazioni Riassunto
  2. 2
    Legame dell'attività imprenditoriale con il territorio svizzero; dichiarazione di adesione all'estero; evasione fiscale
    · 10/12/2021 · 4 citazioni Riassunto
  3. 3
    Il pagamento senza riserve di una fattura fiscale non esclude una restituzione
    · 21/03/2017 · 3 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.