Fatti

Parti: Ricorrente ([A.] ) contro Cassa di compensazione del Canton Argovia.

Fatti:

  • [A.] è stato dal 2011 al 2018 presidente o membro del consiglio di amministrazione della [B. SA] , che era affiliata alla Cassa di compensazione del Canton Argovia.
  • Il 10 agosto 2017 è stato aperto il fallimento della [B. SA] e il 27 settembre 2017 è stato chiuso per mancanza di attivi.
  • La Cassa di compensazione ha ricevuto un certificato di perdita di Fr. 283'568.25 e ha obbligato [A.] con disposizione del 4 ottobre 2019 a pagare un risarcimento danni di Fr. 272'079.45.
  • Il tribunale delle assicurazioni del Canton Argovia ha respinto il ricorso di [A.] contro la decisione di opposizione del 30 luglio 2020.
  • [A.] ha richiesto l'annullamento della sentenza del 4 marzo 2021 e il rinvio della causa al tribunale cantonale per l'integrazione dei fatti e l'interrogatorio di testimoni.

Questione principale: Se la Cassa di compensazione abbia fatto valere la pretesa di risarcimento danni tempestivamente entro il termine di prescrizione.

Legge

Il ricorso in materia di diritto pubblico può essere presentato per violazioni di diritto secondo gli artt. 95 ss. LTF. Il Tribunale federale applica il diritto d'ufficio (art. 106 cpv. 1 LTF) e si basa sui fatti accertati dall'istanza precedente (art. 105 cpv. 1 LTF). Può correggere o integrare l'accertamento dei fatti dell'istanza precedente, se è evidentemente errato o si basa su una violazione di diritto ai sensi dell'art. 95 LTF e se la correzione del difetto può essere decisiva per l'esito della procedura (art. 105 cpv. 2 e art. 97 cpv. 1 LTF).

È controverso se l'istanza precedente abbia violato il diritto federale affermando un'obbligazione del ricorrente di pagare un risarcimento danni di Fr. 272'079.45. L'istanza precedente ha esposto correttamente le basi della responsabilità del datore di lavoro (art. 52 LAVS; art. 14 cpv. 1 e art. 51 cpv. 1 LAVS in connessione con gli artt. 34 ss. OAVS) e la giurisprudenza pertinente. Ciò riguarda in particolare i presupposti della responsabilità sussidiaria degli organi di un datore di lavoro (danno, illiceità, colpa e nesso causale adeguato tra comportamento censurabile e danno verificatosi).

Il ricorrente sostiene una violazione del diritto di essere sentito da parte dell'istanza precedente. Gli rimprovera di non aver qualificato la decisione di opposizione del 30 luglio 2020 come nulla, sebbene l'amministrazione avesse gravemente violato l'obbligo di tenuta dei documenti o gli avesse negato il diritto di accesso agli atti. Inoltre, lamenta che l'istanza precedente non abbia tenuto un'udienza pubblica. Il tribunale cantonale è giunto correttamente alla conclusione che non vi fosse una grave violazione del diritto di essere sentito, non sanabile, che avrebbe portato all'annullamento della decisione di opposizione, e tanto meno un motivo di nullità. È pienamente condivisibile che la gestione del fascicolo, disordinata da parte della cassa, abbia reso difficile, ma non impossibile, l'esercizio del diritto di accesso agli atti da parte del ricorrente.

In primo luogo, si pone la questione se la Cassa di compensazione abbia fatto valere la pretesa di risarcimento danni tempestivamente entro il termine di prescrizione di due anni dalla conoscenza del danno (art. 52 cpv. 3 frase 1 LAVS nella versione applicabile, in vigore fino al 31 dicembre 2019). La conoscenza del danno, che fa scattare il termine di prescrizione relativo di due anni, è di regola data dal momento in cui la Cassa di compensazione, con l'attenzione che le è ragionevolmente esigibile, deve riconoscere che le circostanze effettive non permettono più di esigere i contributi, ma possono fondare un'obbligazione di risarcimento danni.…