Fatti
Parti:
- Ricorrente: Cassa sostitutiva LAINF, rappresentata da Allianz Suisse Assicurazioni SA
- Ricorsa: AXA Assicurazioni SA
Fatti:
- La [A. SA] è stata iscritta nel registro di commercio del Cantone di Zugo il 15 luglio 2015.
- Allianz Suisse Assicurazioni SA ha risolto il contratto assicurativo "Assicurazione contro gli infortuni secondo LAINF" con la [A. SA] a partire dal 1° gennaio 2023.
- La cassa sostitutiva LAINF ha assegnato la [A. SA] alle AXA Assicurazioni SA, basandosi sull'art. 73 cpv. 2 LAINF, art. 95 OAINF e art. 4 del regolamento amministrativo della cassa sostitutiva.
- Il tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha annullato la decisione impugnata e ha rinviato la causa alla cassa sostitutiva.
- La cassa sostitutiva ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico contro la sentenza del tribunale cantonale.
Legge
Il Tribunale federale esamina d'ufficio la propria competenza e le condizioni per l'entrata nel merito. La legittimazione a ricorrere è regolata dall'art. 89 LTF. La cassa sostitutiva ha il compito di erogare le prestazioni assicurative legali ai lavoratori infortunati e di assegnare i datori di lavoro che non hanno assicurato o non assicurano più i loro lavoratori a un altro assicuratore. La cassa sostitutiva lamenta che il giudice precedente abbia violato il diritto federale svizzero obbligando la cassa sostitutiva, nell'ambito del rinvio ordinato dal tribunale cantonale, a effettuare un'assegnazione basata sull'accordo di emergenza.
La cassa sostitutiva ha un interesse degno di protezione ai sensi dell'art. 89 cpv. 1 lett. c LTF, poiché la controversia ha un'importanza fondamentale riguardo alla procedura di assegnazione. Tuttavia, non è evidente l'interesse pubblico se un assicuratore o un altro debba assicurare un datore di lavoro. La cassa sostitutiva non ha subito…