Art. 73 LAINF

Campo d’attività

1 La cassa suppletiva versa le prestazioni assicurative legali ai lavoratori infortunati, la cui assicurazione esula dalle competenze dell’INSAI, e non assicurati dal datore di lavoro. Essa riscuote i premi sostitutivi dal datore di lavoro negligente (art. 95). Essa sopporta inoltre le spese delle prestazioni legali degli assicuratori ai sensi dell’articolo 68, divenuti insolvibili.
2 La cassa suppletiva attribuisce a un assicuratore i datori di lavoro che, nonostante diffida, non hanno assicurato i loro dipendenti o che non hanno trovato un assicuratore.
2bis Il cpv. 2 non è applicabile ai datori di lavoro che occupano esclusivamente lavoratori con reddito di poca entità secondo l’articolo 14 cpv. 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
2ter La cassa suppletiva adempie i compiti di cui agli articoli 78 e 90 cpv. 4.
3 Il Consiglio federale può pure conferire alla cassa suppletiva compiti non rientranti nell’ambito d’attività degli altri assicuratori.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Statuto di lavoratore dipendente di un giocatore (amatoriale) e allenatore di hockey su ghiaccio; statuto di datore di lavoro; competenza dell'assicuratore contro gli infortuni
    · 30/04/2021 · 4 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Unfallversicherung (Vorinstanzliches Verfahren)
    · 16/11/2016 · 4 citazioni de
  • Assicurazione contro gli infortuni
    · 04/12/2024 · 3 citazioni de Riassunto
  • · 23/09/2008 · 3 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.