Art. 73 LAINF
Campo d’attività
1 La cassa suppletiva versa le prestazioni assicurative legali ai lavoratori infortunati, la cui assicurazione esula dalle competenze dell’INSAI, e non assicurati dal datore di lavoro. Essa riscuote i premi sostitutivi dal datore di lavoro negligente (art. 95). Essa sopporta inoltre le spese delle prestazioni legali degli assicuratori ai sensi dell’articolo 68, divenuti insolvibili.
2 La cassa suppletiva attribuisce a un assicuratore i datori di lavoro che, nonostante diffida, non hanno assicurato i loro dipendenti o che non hanno trovato un assicuratore.
2bis Il cpv. 2 non è applicabile ai datori di lavoro che occupano esclusivamente lavoratori con reddito di poca entità secondo l’articolo 14 cpv. 5 della legge federale del 20 dicembre 1946 sull’assicurazione per la vecchiaia e per i superstiti.
2ter La cassa suppletiva adempie i compiti di cui agli articoli 78 e 90 cpv. 4.
3 Il Consiglio federale può pure conferire alla cassa suppletiva compiti non rientranti nell’ambito d’attività degli altri assicuratori.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Statuto di lavoratore dipendente di un giocatore (amatoriale) e allenatore di hockey su ghiaccio; statuto di datore di lavoro; competenza dell'assicuratore contro gli infortuni4 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Unfallversicherung (Vorinstanzliches Verfahren)4 citazioni
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Assicurazione contro gli infortuni3 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.