Fatti
**Detenzione preparatoria e di esecuzione illegittime nonché collocamento illegittimo in carcere preventivo ai sensi del diritto federale** **Parti:** - [A.] , ricorrente, rappresentato dall'avvocato Lea Hungerbühler, contro il Dipartimento degli Interni del Canton Soletta, Ufficio delle migrazioni, e il Tribunale delle misure coercitive del Canton Soletta. **Fatti:** - [A.] , cittadino etiope, è entrato in Svizzera il 4 luglio 2012. Le sue domande d'asilo sono state respinte e si è reso più volte irreperibile. - Il 5 febbraio 2020 è stato rimpatriato dalla Germania in Svizzera. Il giorno successivo, l'Ufficio delle migrazioni ha ordinato una detenzione di espulsione della durata di tre mesi. - L'11 settembre 2020, [A.] ha presentato la sua terza domanda d'asilo, che è stata respinta. L'Ufficio delle migrazioni ha ordinato una detenzione di esecuzione, approvata dal Tribunale delle misure coercitive. - Il ricorso contro le decisioni di detenzione è stato respinto dal Tribunale amministrativo del Canton Soletta. - [A.] ha chiesto al Tribunale federale di annullare la sentenza, di essere rilasciato dalla detenzione e di accertare l'illegittimità della detenzione. **Considerazioni:** Il Tribunale federale ha esaminato inizialmente l'ammissibilità del ricorso e ha accertato che la detenzione preparatoria ai sensi dell'art. 75 LStrI non era più possibile, poiché era già stata emessa una decisione di primo grado. Pertanto, la detenzione preparatoria era illegittima ai sensi del diritto federale. Per quanto riguarda la detenzione di esecuzione ai sensi dell'art. 78 LStrI, il Tribunale federale ha accertato che un'espulsione o un'allontanamento definitivi sono una condizione preliminare. Poiché la decisione definitiva è stata emessa solo il 26 ottobre 2020 e il ricorrente non ha potuto rispettare il termine di partenza, la detenzione di esecuzione prima del 28 ottobre 2020 era inammissibile. Inoltre, è stato accertato che il collocamento del ricorrente nella prigione preventiva di Soletta violava l'art. 81 cpv. 2 LStrI, poiché la prigione non era adatta per il collocamento di stranieri in custodia amministrativa e non era presente alcuna motivazione specifica per il collocamento. Il Tribunale federale ha concluso che il ricorso era fondato e che la detenzione preparatoria e di esecuzione nonché il collocamento nella prigione preventiva di Soletta erano illegittimi ai sensi del diritto federale. **Giurisprudenza di riferimento:** - ATF 142 I 135 - ATF 135 II 94 - ATF 139 I 206 - ATF 136 II 101 - ATF 135 I 79 - ATF 125 II 377 - ATF 140 II 409 - ATF 146 II 201 - 2C_408/2020 - 2C_218/2013 - 2C_768/2020 - 2C_599/2020 - 2C_844/2020 **Articoli di riferimento:** - Art. 82 LTF (Ricorso in…**Detenzione preparatoria e di esecuzione illegittime nonché collocamento illegittimo in carcere pr
2C_961/2020
Diritto di cittadinanza e degli stranieri