Fatti
Parti:
- Ricorrente: [A.] , rappresentato dall'avvocato Thomas Wehrlin
- Ricorso contro: Suva, sezione assicurazione militare
Fatti:
- [A.] si è ferito nel 1993 durante la scuola reclute e ha ricevuto una rendita per danno all'integrità nonché un'indennità mensile per veicoli a motore (indennità VM).
- La Suva-MV ha ridotto l'indennità VM a partire da novembre 2017 a Fr. 115.20 al mese, in precedenza era di Fr. 472.90.
- Il Tribunale cantonale di Lucerna ha respinto il ricorso di [A.] contro questa riduzione.
- [A.] ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale per ripristinare l'indennità VM più elevata.
Legge
Basi legali e interpretazione:
Il Tribunale federale esamina il ricorso per violazioni di diritto secondo gli articoli 95 ss. LTF. È vincolato alle constatazioni di fatto delle autorità precedenti, salvo che non siano manifestamente inesatte o si basino su una violazione di diritto (art. 97 cpv. 1 e art. 105 cpv. 2 LTF).
Diritto agli ausili:
L'autorità precedente ha esposto correttamente le basi legali relative al diritto agli ausili (art. 21 LAM) e al rimborso di ulteriori spese (art. 39 cpv. 3 LAM). La modifica della pratica della Suva-MV, che basa l'indennità VM su un'indennità chilometrica di Fr. 0.60, è stata considerata giustificata e seriamente motivata. L'autorità precedente non ha riscontrato alcuna violazione del principio di buona fede o del diritto a un trattamento non arbitrario.
Assunzione dei costi secondo l'art. 21 cpv. 6 LAM:
Il Tribunale federale ha constatato che l'art. 21 cpv. 6 LAM non prevede alcuna limitazione dell'assunzione dei costi, purché si tratti di costi considerevoli. Tuttavia, i costi devono essere considerati nel quadro del 'semplice' e del 'conveniente' (art. 21 cpv. 2 frase 1 LAM). Poiché [A.] …