Fatti

Determinazione del punto di partenza del termine di 20 giorni per l'azione di liberazione dal debito **Parti coinvolte:** Il garante (ricorrente), LNA cessionaria (B. SA), LNA società C. Ltd, LNA società D. SA (mutuataria), e E. (unico azionista della mutuataria). **Tribunali e date:** Pretura del distretto di Aigle, 15 ottobre 2020; Tribunale di prima istanza del cantone di Ginevra, 25 gennaio 2022; Camera civile della Corte di giustizia del cantone di Ginevra, 29 novembre 2022; Tribunale federale, 25 giugno 2024. **Fatti principali:** - Nel 2017, LNA società C. Ltd ha concesso diversi finanziamenti alla società D. SA, attualmente in liquidazione. - Il 19 dicembre 2019, il garante si è impegnato nei confronti della cessionaria a versarle 715'806 USD. - A febbraio 2020, LNA cessionaria ha ottenuto un atto di insolvenza contro il figlio del garante. - A giugno 2020, LNA cessionaria ha fatto valere LNA garanzia offerta dal padre. - LNA cessionaria ha avviato una procedura contro il garante per 679'427 fr. con interessi, indicando come causa dell'obbligazione l'impegno del 19 dicembre 2019. - Il garante ha formato opposizione e LNA Pretura ha pronunciato LNA liberazione provvisoria il 15 ottobre 2020, notificata al garante il 16 ottobre 2020. - Il garante ha richiesto LNA motivazione il 22 ottobre 2020 e ha ricevuto LNA decisione motivata il 17 dicembre 2020. - Il 6 gennaio 2021, il garante ha introdotto un'azione di liberazione dal debito davanti al Tribunale di prima istanza di Ginevra. - Il Tribunale di prima istanza ha dichiarato l'azione irricevibile per tardività il 25 gennaio 2022. - LNA Camera civile della Corte di giustizia ha respinto l'appello del garante il 29 novembre 2022. - Il garante ha interposto un ricorso in materia civile al Tribunale federale, che ha respinto il ricorso. Il Tribunale federale ha esaminato LNA questione del punto di partenza del termine di 20 giorni per l'azione di liberazione dal debito secondo l'art. 83 cpv. 2 LEF. LNA decisione di liberazione provvisoria di prima istanza è stata notificata prima nel suo dispositivo e successivamente, su richiesta del debitore, con decisione motivata. LNA questione era di sapere se il termine di 20 giorni inizia a decorrere dalla notifica del dispositivo solo o dalla notifica della decisione motivata. Prima dell'entrata in vigore del CPC, il termine di 20 giorni iniziava a decorrere dalla notifica della decisione motivata di liberazione provvisoria di prima istanza. Secondo LNA giurisprudenza, l'effetto sospensivo attribuito al ricorso impedisce l'entrata in forza della decisione di liberazione, con effetto retroattivo alla data della decisione impugnata, e riporta questo effetto alla data della notifica della decisione sul ricorso, a partire dalla quale decorre il termine di 20 giorni. Un ricorso al Tribunale federale non ha effetto sospensivo in materia di liberazione. Dall'entrata in vigore del CPC, LNA decisione di liberazione provvisoria può essere comunicata con LNA consegna o l'invio di un dispositivo. LNA dottrina e i tribunali cantonali divergono sulla questione se il termine di 20 giorni decorra dalla notifica del dispositivo o dalla notifica della decisione motivata. Alcuni tribunali alemannici e una parte della dottrina ritengono che il termine inizi con LNA notifica del dispositivo, mentre alcuni tribunali romandi e altri autori ritengono che il termine inizi dalla notifica della decisione motivata. Il Tribunale federale ha concluso che il termine di 20 giorni per avviare l'azione di liberazione dal debito inizia con LNA comunicazione del dispositivo della decisione di liberazione di prima istanza. Il mancato rispetto del termine non comporta LNA perdita del diritto sostanziale, ma solo LNA perdita del diritto nella procedura pendente. Nel caso specifico, il termine è iniziato il 16 ottobre 2020 ed è scaduto il 5 novembre 2020. LNA domanda nell'azione di liberazione dal debito, depositata il 6 gennaio 2021, era quindi tardiva. [DTF 143 III 38, DTF 127 III 569, DTF 146 III 284, DTF 139 III 444, DTF 136 III 583, DTF 143 III 38, DTF 115 III 91, DTF 149 III 23, DTF 134 III 656, DTF 131 III 268, DTF 130 III 285, DTF 127 III 232, DTF 124 III 207, DTF 142 III 695, DTF 121 IV 64, DTF 139 III 120, DTF 137 III 127, DTF 140 III 41, 5A_186/2023, 4A_131/2012] [Art. 83 LEF (termine per l'azione di liberazione dal debito), Art. 239 CPC (notifica della decisione), Art. 325 CPC (forza esecutiva), Art. 319 CPC (ricorso limitato al diritto), Art. 321 CPC (termine per il ricorso limitato al diritto), Art. 85a LEF (azione di annullamento), Art. 29 Cost. (diritto di essere sentito), Art. 112 LTF (termine di ricorso), Art. 103 LTF (effetto sospensivo), Art. 238…