Fatti

Parti:

  • [A. AG] (ricorrente), rappresentata dall'avvocato Marc Weber,
  • Commissione di ricorso amministrativo del Cantone di San Gallo,
  • Amministrazione fiscale cantonale di San Gallo.

Oggetto: Imposta cantonale del Cantone di San Gallo e imposta federale diretta, periodo fiscale 2015.

Iter processuale:

  • La [A. AG] è stata tassata per il periodo fiscale 2015 con un reddito imponibile di Fr. 100.-- e un capitale imponibile di Fr. 0.--.
  • La [A. AG] ha presentato opposizione e ha contemporaneamente depositato la dichiarazione dei redditi 2015.
  • Con decisione sull'opposizione del 3 maggio 2019, il reddito imponibile è stato fissato a Fr. 0.--.
  • La [A. AG] ha presentato ricorso e opposizione, la Commissione di ricorso amministrativo non è entrata nel merito.
  • Il ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone di San Gallo è rimasto senza successo.
  • La [A. AG] ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale esamina d'ufficio la propria competenza e le condizioni per l'entrata nel merito. Il ricorso è ammesso, poiché è stato presentato in tempo utile e in forma regolare e riguarda una questione di diritto pubblico. L'istanza precedente doveva esaminare se la Commissione di ricorso amministrativo avesse a ragione non esaminato i mezzi di ricorso. L'istanza precedente ha confermato la decisione di non entrare nel merito, motivo per cui la ricorrente non ha interesse a far valere la valutazione sostanziale dell'avviso di tassazione dell'imposta sul reddito.

L'istanza precedente ha negato l'interesse a far valere la ricorrente, poiché è stata effettuata una tassazione nulla. La ricorrente sostiene che le compensazioni siano illegittime e che essa abbia interesse alla valutazione. Il Tribunale federale constata che le compensazioni non hanno effetto vincolante per l'imposta di compensazione e che la ricorrente non ha…