Art. 52 LIP

1 L’ufficio cantonale dell’imposta preventiva esamina le istanze che gli sono presentate, accerta la fattispecie e prende tutti i provvedimenti necessari a stabilire esattamente il diritto al rimborso.
2 Terminata l’indagine, l’ufficio dell’imposta preventiva prende una decisione sul diritto al rimborso; la decisione di rimborso può essere collegata a quella di tassazione.
3 Se l’istanza di rimborso è respinta, in tutto o in parte, la decisione deve essere brevemente motivata.
4 Il rimborso concesso dall’ufficio cantonale dell’imposta preventiva è operato con la riserva del controllo successivo del diritto al rimborso da parte dell’AFC, conformemente all’articolo 57.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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