Fatti
Parti e istanze: I ricorrenti, una coppia di coniugi, erano proprietari unici della [D. AG] , che il 7 giugno 2016 è stata cancellata dal registro di commercio del Cantone Turgovia. Controparte era l'Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Cantone Turgovia; erano inoltre coinvolte l'Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC) e la Commissione cantonale di ricorso in materia fiscale del Cantone Turgovia (istanza precedente).
Fatti: Dalla liquidazione della società è risultato un dividendo di liquidazione di Fr. 142'526.--, sul quale è stata conteggiata un'imposta preventiva di Fr. 49'884.10. La società ha dichiarato il dividendo con il modulo 102; i ricorrenti hanno sì dichiarato le azioni, ma non il dividendo di liquidazione nella dichiarazione fiscale 2016.
L'ufficio comunale delle imposte di Neukirch ha scoperto la dichiarazione errata e, con decisione di tassazione definitiva del 24 novembre 2017, ha computato il dividendo di liquidazione e concesso il rimborso dell'imposta preventiva di Fr. 49'884.10, versato il 18 dicembre 2017.
Procedura: In occasione di un controllo da parte dell'AFC, il diritto al rimborso è stato considerato decaduto. L'AFC ha disposto il 1° maggio 2018 una riduzione cautelativa. L'Amministrazione cantonale delle contribuzioni del Cantone Turgovia, con decisione di restituzione del 7 giugno 2018, ha richiesto la restituzione dell'importo. La Commissione cantonale di ricorso ha respinto il ricorso l'8 aprile 2019.
Questione controversa: Se il diritto al rimborso ai sensi dell'art. 23 cpv. 2 LIP (in vigore dal 1° gennaio 2019, con effetto retroattivo ai sensi dell'art. 70d LIP) possa ancora essere richiesto indietro, sebbene la tassazione con rimborso fosse divenuta formalmente cresciuta in giudicato. L'istanza precedente ha negato l'effetto retroattivo a causa della cresciuta in giudicato formale della tassazione. I ricorrenti hanno lamentato l'esistenza di una lacuna legislativa e di una disparità di trattamento.
I ricorrenti hanno proposto ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo l'annullamento della decisione dell'istanza precedente e la fissazione del rimborso in Fr. 49'884.10. L'istanza precedente e l'AFC hanno chiesto la reiezione.
Diritto
Ammissibilità: Il ricorso concerne una questione di diritto pubblico (art. 82 lett. a LTF) contro una decisione cantonale dell'ultima istanza (art. 90 LTF) in combinato disposto con l'art. 56 LIP e l'art. 86 cpv. 2 LTF. I ricorrenti sono legittimati (art. 89 cpv. 1 LTF). Il Tribunale federale esamina d'ufficio il diritto federale con piena cognizione (art. 106 cpv. 1, art. 95 lett. a LTF).
Natura giuridica della decisione di restituzione: Il rimborso ai sensi dell'art. 52 cpv. 2 LIP è una decisione che, decorso il termine di opposizione, diviene formalmente cresciuta in giudicato. Essa resta tuttavia soggetta al riesame da parte dell'AFC (art. 52 cpv. 4, art. 57 LIP) con limiti temporali (art. 58 cpv. 1 e 4 LIP). La decisione di restituzione ai sensi dell'art. 58 cpv. 1 LIP costituisce una revoca di una decisione di rimborso materialmente errata ma formalmente cresciuta in giudicato; essa stessa è una decisione impugnabile (art. 58 cpv. 2 LIP). La cresciuta in giudicato formale resta intatta, mentre il termine di ricorso contro la restituzione ricomincia a decorrere.
Interpretazione intertemporale dell'art. 70d LIP: La disposizione transitoria si ricollega alla cresciuta in giudicato formale della decisione sul diritto al rimborso. La genesi della norma (messaggio, Consiglio nazionale, Consiglio degli Stati, votazione finale del 28 settembre 2018) mostra che il legislatore non intendeva includere i casi già definitivamente…