Art. 57 LIP
1 I Cantoni inviano alla Confederazione il rendiconto degli importi dell’imposta preventiva da essi rimborsati.
2 L’AFC verifica i rendiconti dei Cantoni; a tal fine, essa può esaminare ogni documento utile dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, ed anche, in casi particolari, disporre altre indagini o far uso in proprio dei poteri d’indagine di un ufficio cantonale dell’imposta preventiva.
3 Se dalla verifica risulta che l’ufficio cantonale dell’imposta preventiva ha concesso a torto un rimborso, l’AFC dispone, a titolo provvisionale, una riduzione corrispondente dell’ammontare che il Cantone esige in uno dei prossimi rendiconti.
4 Trascorsi tre anni dalla fine dell’anno civile in cui la decisione di rimborso dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva è passata in giudicato, l’AFC può disporre la riduzione soltanto in relazione a un procedimento penale.
Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Ammissibilità dell'azione di un Cantone contro la Confederazione nell'ambito del computo (globale) d'imposta0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 3
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Verrechnungssteuer, Steuerperiode 20162 citazioni
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impôt anticipé 2004 à 2006 ; restitution0 citazioni
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Rückleistung der Verrechnungssteuer 2000 - 20040 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.