Art. 57 LIP

1 I Cantoni inviano alla Confederazione il rendiconto degli importi dell’imposta preventiva da essi rimborsati.
2 L’AFC verifica i rendiconti dei Cantoni; a tal fine, essa può esaminare ogni documento utile dei Cantoni, distretti, circoli e Comuni, ed anche, in casi particolari, disporre altre indagini o far uso in proprio dei poteri d’indagine di un ufficio cantonale dell’imposta preventiva.
3 Se dalla verifica risulta che l’ufficio cantonale dell’imposta preventiva ha concesso a torto un rimborso, l’AFC dispone, a titolo provvisionale, una riduzione corrispondente dell’ammontare che il Cantone esige in uno dei prossimi rendiconti.
4 Trascorsi tre anni dalla fine dell’anno civile in cui la decisione di rimborso dell’ufficio cantonale dell’imposta preventiva è passata in giudicato, l’AFC può disporre la riduzione soltanto in relazione a un procedimento penale.

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Ammissibilità dell'azione di un Cantone contro la Confederazione nell'ambito del computo (globale) d'imposta
    · 12/08/2024 · 0 citazioni Riassunto

Non pubblicate, ma imprescindibili 3

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Verrechnungssteuer, Steuerperiode 2016
    · 12/09/2019 · 2 citazioni de Riassunto
  • impôt anticipé 2004 à 2006 ; restitution
    · 26/11/2014 · 0 citazioni fr Riassunto
  • Rückleistung der Verrechnungssteuer 2000 - 2004
    · 04/05/2010 · 0 citazioni de

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.