Fatti

Parti: La cassa di compensazione cantonale AVS/AI/IPG (ricorrente) e A. (opponente).

Fatti: A., nato nel 1961, ha richiesto il 30 settembre 2022 prestazioni di transizione per disoccupati anziani. La cassa di compensazione ha respinto la domanda con decisione dell'8 novembre 2022, poiché A. non aveva giustificato il consumo del suo patrimonio di CHF 123'193.- al 31 dicembre 2020 a CHF 508.05 al 30 settembre 2022. La cassa di compensazione ha considerato una rinuncia al patrimonio di CHF 71'147.40, che superava la soglia di CHF 50'000.- secondo l'art. 5 abs. 1 lit. c della legge federale sulle prestazioni di transizione per disoccupati anziani (LPTD).

A. ha presentato ricorso al tribunale cantonale delle assicurazioni e ha allegato ulteriori documenti. La cassa di compensazione ha revisionato le sue conclusioni e ha considerato una rinuncia al patrimonio di CHF 122'198.-. Con sentenza del 30 maggio 2023, il tribunale cantonale ha accolto il ricorso, annullato la decisione di rifiuto e rinviato la causa alla cassa di compensazione per un nuovo esame.

La cassa di compensazione ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale e ha chiesto l'annullamento della sentenza cantonale e la conferma della decisione di rifiuto.

Legge

Il Tribunale federale ha dovuto esaminare se il tribunale cantonale avesse violato il diritto federale negando i presupposti per una rinuncia al patrimonio.

Innanzitutto, il Tribunale federale ha spiegato lo scopo delle prestazioni di transizione secondo la LPTD, che dovrebbero sostenere i disoccupati anziani che hanno esaurito il loro diritto all'indennità di disoccupazione. Queste prestazioni sono di natura assistenziale e sono finanziate con mezzi federali generali. Il diritto alle prestazioni di transizione richiede che il beneficiario disponga di un patrimonio che sia al di sotto di una certa soglia e che non abbia effettuato una rinuncia non giustificata a beni patrimoniali.

Il Tribunale federale ha analizzato le disposizioni della LPTD, in particolare l'art. 13, che regola la rinuncia a beni patrimoniali. L'art. 13 abs. 2 LPTD riguarda l'alienazione di beni patrimoniali, mentre l'art. 13 abs. 3 LPTD riguarda il consumo eccessivo di patrimonio senza motivo valido. Il Tribunale federale ha rilevato che l'interpretazione di queste disposizioni può avvenire alla luce della giurisprudenza sulle prestazioni complementari (EL), con l'eccezione dell'applicazione temporale del consumo eccessivo di patrimonio secondo l'art. 13 abs. 3 LPTD.

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