Art. 11a LPC
Rinuncia a proventi e parti di sostanza
1 Se una persona rinuncia volontariamente a esercitare un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è retto dall’articolo 11 cpv. 1 lett. a.
2 Gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l’avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta.
3 È altresì computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell’AVS o a una rendita dell’AI, all’anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10 per cento della sostanza. Se la sostanza non supera 100 000 franchi, il limite è di 10 000 franchi all’anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi.
4 Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell’AVS il cpv. 3 si applica anche per i dieci anni precedenti la nascita del diritto alla rendita.
Le sentenze di principio 3
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Redditi computabili in caso di sperpero del patrimonio93 citazioni
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2Cure e assistenza fornite dai membri della famiglia inclusi nel calcolo delle PC10 citazioni
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3Rinuncia alla sostanza e dovere morale di assistenza tra fratelli e sorelle1 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Prestazioni complementari all'AVS/L'AI49 citazioni
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Prestazioni complementari all'AVS/L'AI39 citazioni
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Prestazioni complementari all'AVS/L'AI18 citazioni
Ultime sentenze del TF
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