Art. 11a LPC

Rinuncia a proventi e parti di sostanza

1 Se una persona rinuncia volontariamente a esercitare un’attività lucrativa ragionevolmente esigibile, il reddito ipotetico di tale attività è computato come reddito. Il computo è retto dall’articolo 11 cpv. 1 lett. a.
2 Gli altri redditi, parti di sostanza e diritti legali o contrattuali cui l’avente diritto ha rinunciato senza esservi giuridicamente tenuto e senza aver ricevuto una controprestazione adeguata sono computati come reddito come se la rinuncia non fosse avvenuta.
3 È altresì computata una rinuncia alla sostanza se, a partire dalla nascita del diritto a una rendita per superstiti dell’AVS o a una rendita dell’AI, all’anno è stato speso, senza un valido motivo, oltre il 10 per cento della sostanza. Se la sostanza non supera 100 000 franchi, il limite è di 10 000 franchi all’anno. Il Consiglio federale disciplina i dettagli e definisce in particolare i validi motivi.
4 Per i beneficiari di una rendita di vecchiaia dell’AVS il cpv. 3 si applica anche per i dieci anni precedenti la nascita del diritto alla rendita.

Le sentenze di principio 3

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Redditi computabili in caso di sperpero del patrimonio
    · 30/06/2020 · 93 citazioni Riassunto
  2. 2
    Cure e assistenza fornite dai membri della famiglia inclusi nel calcolo delle PC
    · 06/03/2024 · 10 citazioni Riassunto
  3. 3
    Rinuncia alla sostanza e dovere morale di assistenza tra fratelli e sorelle
    · 27/05/2025 · 1 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

  • Prestazioni complementari all'AVS/L'AI
    · 04/07/2024 · 49 citazioni de
  • Prestazioni complementari all'AVS/L'AI
    · 17/05/2022 · 39 citazioni de Riassunto
  • Prestazioni complementari all'AVS/L'AI
    · 09/06/2021 · 18 citazioni de

Ultime sentenze del TF

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