Fatti
Parti: A.A. (ricorrente), Amministrazione fiscale del Cantone di Berna (opponente), amministratore testamentario B., moglie D., nipote E.A.
Fatti:
- C.A. è deceduto il 13 novembre 2016, lasciando la moglie D. e due nipoti (A.A. e E.A.).
- Un contratto matrimoniale e testamentario nominò B. come amministratore testamentario.
- D. presentò una denuncia spontanea all'amministrazione fiscale il 23 dicembre 2016, che avviò un procedimento di accertamento fiscale.
- Le disposizioni di accertamento fiscale del 1° dicembre 2017 furono indirizzate all'amministratore testamentario B.
- A.A. e E.A. presentarono un reclamo contro le disposizioni di accertamento fiscale, che fu parzialmente accolto.
- La Commissione di ricorso fiscale e il Tribunale amministrativo respinsero i mezzi di ricorso, poiché la legittimazione ad agire spetta all'amministratore testamentario.
Legge
La legittimazione ad agire nel procedimento di accertamento fiscale spetta all'amministratore testamentario, poiché quest'ultimo, ai sensi degli artt. 518 e 596 comma 1 CC, esercita i diritti e gli obblighi del defunto. L'amministratore testamentario agisce in nome proprio e come parte, dovendo fare riferimento alla sua autorizzazione legale. Gli eredi non sono legittimati ad agire in giudizio, nella misura in cui tale diritto spetta all'amministratore testamentario.
La successione universale civile comporta la successione fiscale, con gli eredi che subentrano nella posizione giuridica fiscale del defunto. Tuttavia, gli eredi individuali possono presentare ricorso in procedimenti fiscali senza che gli altri eredi debbano necessariamente partecipare al procedimento. Non esiste una necessaria litigiosità comune.
La dottrina prevalente e la giurisprudenza ritengono che la…