Art. 596 CC
Liquidazione ordinaria
1 L’amministrazione dell’eredità liquida gli affari in corso del defunto, ne adempie le obbligazioni, ne incassa i crediti, ne soddisfa in quanto sia possibile i legali, ne fa riconoscere giudizialmente se occorre i diritti e le obbligazioni, e ne realizza i beni in quanto sia necessario.
2 L’alienazione di beni stabili della successione deve farsi ai pubblici incanti, e non può farsi a trattative private senza il consenso di tutti gli eredi.
3 Gli eredi possono domandare che già durante la liquidazione sieno loro consegnati, del tutto o in parte, le cose o il danaro non indispensabili alla medesima.
Le sentenze di principio 6
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Potere di condurre un processo come parte per diritti spettanti alla successione (conferma della giurisprudenza).12 citazioni
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2Diritto applicabile10 citazioni
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3Liquidazione d'ufficio di un'eredità2 citazioni
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4Esecutore testamentario0 citazioni
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5Ricorso per riforma al Tribunale federale contro una decisione sul quesito di sapere se l'esecutore testamentario può di sua volontà e contro il volere di un erede vendere a trattative private un immobile appartenente a…0 citazioni
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6DTF 67_III_1770 citazioni18/12/1941 · 0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Doppelbesteuerung; Erbschaftssteuer3 citazioni
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Verfügung vom 29. Juni 20221 citazioni100 2023 25· 15/03/2024 · 1 citazioni de
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1 citazioni23/12/2003 · 1 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.