Fatti

Parti:

  • Ricorrente: [A.] , rappresentato dall'avvocato Kaspar Gehring
  • Ricorsa: Istituto svizzero di assicurazione contro gli infortuni (Suva)

Fatti:

  • [A.] era impiegato come autista presso la [B. GmbH] ed era assicurato contro gli infortuni presso la Suva.
  • Il 13 settembre 2018 ha subito una ferita da puntura di chiodo alla mano sinistra e ha subito diverse operazioni.
  • La Suva ha coperto il trattamento sanitario e l'indennità giornaliera.
  • Il 31 agosto 2019, la [B. GmbH] ha risolto il rapporto di lavoro con [A.] con effetto dal 31 ottobre 2019.
  • Con lettera del 19 settembre 2019, la Suva ha comunicato a [A.] che lo stato di salute finale era stato raggiunto e che dal 1° novembre 2019 sarebbe stato considerato in grado di lavorare e di essere collocato a tempo pieno.
  • La Suva ha negato il diritto a una rendita e il diritto a un'indennità per integrazione.
  • Il tribunale delle assicurazioni sociali del Cantone di Zurigo ha parzialmente accolto il ricorso di [A.] e ha annullato la decisione di ricorso della Suva riguardante l'indennità per integrazione.
  • [A.] ha presentato un ricorso in materia di diritto pubblico presso il Tribunale federale.

Legge

Il Tribunale federale esamina il ricorso in materia di diritto pubblico e applica il diritto d'ufficio. Non è vincolato alle constatazioni di fatto rilevanti per il diritto della precedente istanza.

Per quanto riguarda l'indennità per integrazione, si tratta di una decisione interlocutoria che non comporta uno svantaggio ai sensi dell'art. 93 cpv. 1 lett. a LTF. Pertanto, non si può entrare in materia del ricorso nella misura in cui viene richiesta un'indennità per integrazione.

La precedente istanza ha esposto correttamente le basi giuridiche decisive e la giurisprudenza riguardanti l'invalidità, i diritti al trattamento sanitario, all'indennità giornaliera e alla rendita d'invalidità nonché la chiusura del caso. La precedente istanza ha complessivamente riconosciuto correttamente che la valutazione della dott.ssa med. [C.] del 12 settembre 2019, secondo cui lo stato finale medico fosse allora raggiunto, fosse congruente con le constatazioni dei medici curanti.

La precedente istanza ha confermato la plausibilità della valutazione della dott.ssa med. [C.] riguardo allo…