Art. 7d LAI
1 I provvedimenti d’intervento tempestivo hanno lo scopo di contribuire affinché:
- a. i minorenni a partire da 13 anni compiuti con danni alla salute e i giovani adulti fino al compimento dei 25 anni con danni alla salute siano sostenuti nell’accesso a una prima formazione professionale e nel loro ingresso nel mercato del lavoro;
- b. gli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA ) possano mantenere il loro posto di lavoro;
- c. gli assicurati possano essere integrati in un nuovo posto di lavoro all’interno della stessa azienda o altrove.
2 Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti:
- a. adeguamenti del posto di lavoro;
- b. corsi di formazione;
- c. collocamento;
- d. orientamento professionale;
- e. riabilitazione socioprofessionale;
- f. provvedimenti di occupazione;
- g. consulenza e accompagnamento.
3 Non sussiste alcun diritto ai provvedimenti d’intervento tempestivo.
4 Il Consiglio federale può ampliare l’elenco dei provvedimenti. Disciplina la durata della fase d’intervento tempestivo e stabilisce l’importo massimo che può essere impiegato, per ogni assicurato, per provvedimenti di questo tipo.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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4 citazioni
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Unfallversicherung (Taggeld, Heilbehandlung, Arbeitsunfähigkeit, Fallabschluss)3 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
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