Art. 7d LAI

1 I provvedimenti d’intervento tempestivo hanno lo scopo di contribuire affinché:
  1. a. i minorenni a partire da 13 anni compiuti con danni alla salute e i giovani adulti fino al compimento dei 25 anni con danni alla salute siano sostenuti nell’accesso a una prima formazione professionale e nel loro ingresso nel mercato del lavoro;
  2. b. gli assicurati che presentano un’incapacità al lavoro (art. 6 LPGA ) possano mantenere il loro posto di lavoro;
  3. c. gli assicurati possano essere integrati in un nuovo posto di lavoro all’interno della stessa azienda o altrove.
2 Gli uffici AI possono ordinare i seguenti provvedimenti:
  1. a. adeguamenti del posto di lavoro;
  2. b. corsi di formazione;
  3. c. collocamento;
  4. d. orientamento professionale;
  5. e. riabilitazione socioprofessionale;
  6. f. provvedimenti di occupazione;
  7. g. consulenza e accompagnamento.
3 Non sussiste alcun diritto ai provvedimenti d’intervento tempestivo.
4 Il Consiglio federale può ampliare l’elenco dei provvedimenti. Disciplina la durata della fase d’intervento tempestivo e stabilisce l’importo massimo che può essere impiegato, per ogni assicurato, per provvedimenti di questo tipo.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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