Fatti

La ricorrente ([A.] ), nata nel 1979, è stata impiegata dal 1° dicembre 2001 al 31 gennaio 2017 presso la [B. AG] e, per questo motivo, era assicurata obbligatoriamente contro gli infortuni presso la Suva. Dopo un incidente automobilistico del 7 giugno 2013 con fratture al piede destro e alla mano sinistra, la Suva ha riconosciuto l'obbligo di prestazione. Al 31 gennaio 2017 ha sospeso le indennità giornaliere, poiché l'assicurata era nuovamente abile al lavoro al 75 %. Dopo una comunicazione di ricaduta del 31 luglio 2018, la Suva ha nuovamente versato indennità giornaliere con incapacità lavorativa al 100 %.

Sulla base di una valutazione della capacità funzionale presso la Clinica di riabilitazione [C.] (rapporto del 9 luglio 2019), il 23 luglio 2019 la Suva ha annunciato la chiusura del caso con effetto al 31 agosto 2019. Con decisione del 31 luglio 2019 ha riconosciuto, a partire dal 1° settembre 2019, una rendita d'invalidità con un grado d'invalidità del 22 % nonché un'indennità per danno integrale con un danno all'integrità del 13 %. Con decisione su opposizione del 12 maggio 2020 ha aumentato il grado d'invalidità al 23 %; l'indennità per danno all'integrità non era più litigiosa (passaggio in giudicato parziale).

Il Tribunale cantonale di Basilea Campagna ha respinto il ricorso con sentenza del 22 ottobre 2020. L'assicurata ha presentato ricorso in materia di diritto pubblico al Tribunale federale, chiedendo in via principale il proseguimento delle indennità giornaliere fino al completamento di una formazione come assistente medica e in via subordinata una rendita fondata su un grado d'invalidità del 38 %. La Suva ha chiesto la reiezione, mentre l'UFSP ha rinunciato a presentare osservazioni.

Oggetto della lite:

  • Ammissibilità della chiusura del caso con effetto al 31 agosto 2019 (momento, misure d'integrazione dell'AI)
  • Livello di competenza LSE applicabile per il reddito da invalido (livello 1 o 2)
  • Entità della detrazione dal salario tabellare

Il reddito da invalido è stato fissato a fr. 44'016.- e il reddito da valido a fr. 57'024.-, con un grado d'invalidità del 23 %.

Diritto

1. Censura di violazione del diritto di essere sentito La ricorrente ha censurato una violazione del diritto di essere sentito (art. 29 cpv. 2 Cost.), poiché l'autorità inferiore non si sarebbe confrontata con le sue argomentazioni relative al reddito più elevato come assistente medica e al livello di competenza. Il Tribunale federale ha negato la violazione: l'autorità inferiore ha spiegato che l'assicurata potrebbe conseguire un reddito da invalido al livello 2 anche senza la formazione e ha motivato i punti decisivi. Non esiste un obbligo di confutare espressamente ogni argomento della parte (DTF 142 II 49, DTF 136 I 229).

2. Chiusura del caso e misure d'integrazione dell'AI Ai sensi dell'art. 19 cpv. 1 LAINF, la chiusura del caso può essere differita in presenza di misure d'integrazione dell'AI ancora in corso, riservando però che, per le misure professionali, tale riserva si riferisce soltanto ai provvedimenti che possono influire sul grado d'invalidità (DTF/RKUV 2004 U 508). Il corso di formazione come assistente medica finanziato dall'AI è stato qualificato come misura di intervento precoce ai sensi dell'art. 7d cpv. 2 lett. b LAI e non come misura d'integrazione ai sensi degli art. 8 segg. LAI. L'ufficio AI aveva inoltre più volte comunicato che misure d'integrazione non erano possibili. Se si tratti di una misura di intervento precoce o d'integrazione può rimanere aperto, poiché l'assicurata potrebbe conseguire il reddito da invalido calcolato dalla Suva anche senza la formazione. La chiusura del caso con effetto al 31 agosto 2019 non è quindi censurabile.

3. Livello di competenza 2 della LSE Se la persona assicurata non può fare affidamento su una professione appresa, il livello 2 è giustificato solo in presenza di particolari capacità e conoscenze. L'autorità inferiore lo ha ammesso sulla base del tirocinio concluso come venditrice di articoli sportivi, dell'attività dirigenziale come responsabile di filiale con cinque collaboratori, delle funzioni di formatrice e di responsabile di team, dell'attività di esperta d'esame, di perfezionamenti nonché della formazione come assistente medica. Determinante per l'inquadramento è stata la lunga attività presso la [B. AG] con compiti formativi e direttivi. L'obiezione secondo cui i bassi salari nel commercio al dettaglio deporrebbero per il livello 1 non regge, poiché non conta il salario effettivamente percepito bensì le conoscenze acquisite. Anche l'attività…