Fatti
Parti: A. GmbH (contribuente) contro Amministrazione federale delle contribuzioni (AFC)
Tribunale: Tribunale amministrativo federale
Data: 27 novembre 2024
Fatti: Il contribuente A. GmbH critica la presunta limitazione della cognizione, che il Tribunale amministrativo federale si sarebbe imposto. Essa contesta in particolare le considerazioni in E. 2.6.1 della sentenza impugnata A-2814/2023 del 19 aprile 2024, nella quale il Tribunale amministrativo federale esercita una "certa moderazione" nella revisione delle valutazioni discrezionali dell'AFC. Il contribuente sostiene che il risultato della valutazione discrezionale e i metodi sottostanti debbano essere esaminati "senza limitazioni", poiché una restrizione della garanzia di ricorso giuridico dell'art. 29 cpv. 2 Cost. richiede una base legale, un interesse pubblico e proporzionalità.
Legge
Il Tribunale amministrativo federale è tenuto a esercitare pienamente la cognizione che gli compete. Una limitazione illegittima della cognizione costituisce un diniego di giustizia formale e può violare il diritto di essere sentiti e la garanzia di ricorso giuridico. La norma dell'art. 79 LIVA 2009 conferisce all'AFC un margine di apprezzamento (ermessene valutazione), ma non un margine di azione (ermessene conseguenze). La norma è quindi soggetta a controllo giurisdizionale. Nella revisione di una decisione di reclamo che si basa su una valutazione discrezionale, il Tribunale amministrativo federale può esercitare una "certa moderazione", verificando se l'esercizio del potere discrezionale da parte dell'AFC sia ragionevole.
La prassi del Tribunale amministrativo federale di esercitare una certa moderazione nella revisione delle valutazioni discrezionali è consolidata da decenni ed è stata approvata dal Tribunale federale. Questa prassi si basa su motivi amministrativi-organizzativi e di separazione dei poteri. La moderazione è necessaria, poiché l'AFC dispone dei mezzi personali, amministrativi e tecnici per…