Fatti
Parti:
- Ricorrente: [A.]
- Ricorso contro: 1. Ministero pubblico del Cantone Basilea Città, 2. [B.]
Fatti:
- [A.] ha presentato il 3 dicembre 2021 una denuncia penale contro [B.] per falsificazione di documenti e ottenimento di un atto falso.
- L'accusa riguardava un'iscrizione nel registro fondiario relativa a una quota di proprietà della proprietà "Casa [C.] " a [U.] .
- Il Ministero pubblico di Basilea Città non ha accolto la denuncia con disposizione del 14 marzo 2022.
- Il Tribunale d'appello del Cantone Basilea Città non ha dato seguito al ricorso con decisione del 26 gennaio 2023.
- [A.] ha presentato un ricorso in materia penale al Tribunale federale il 13 marzo 2023.
Legge
1. Il ricorrente è legittimato a ricorrere in materia penale secondo l'art. 81 cpv. 1 LTF, poiché ha partecipato al procedimento davanti all'istanza precedente e ha un interesse giuridicamente protetto all'annullamento o alla modifica della decisione impugnata. La questione se l'istanza precedente abbia a torto non dato seguito al ricorso è soggetta a un esame da parte del Tribunale federale.
2. L'istanza precedente ha negato la legittimazione a ricorrere del ricorrente, sostenendo che non vi fosse una discriminazione mirata del ricorrente e che quest'ultimo non fosse stato direttamente leso nei suoi interessi patrimoniali a causa della modifica della quota di proprietà della "Casa [C.] ". Inoltre, il reato documentale in questione non faceva parte di un reato patrimoniale dannoso.
3. Il ricorso al Tribunale federale deve essere motivato (art. 42 cpv. 1 LTF). Il ricorrente non si confronta sufficientemente nelle sue osservazioni con le considerazioni dell'istanza precedente, in particolare con la motivazione eventuale, in cui l'istanza precedente spiega perché il ricorso sarebbe evidentemente infondato. Il ricorrente si limita ad affermare che il convenuto si sia reso colpevole di un reato documentale, senza citare prove concrete.
4. La…