Fatti
{ "title": \"Ammissibilità del ricorso contro l’ordinanza di abbattimento dei lupi e diniego della gratuita patrocinio", \"facts": \"Parti e soggetti del procedimento:
La ricorrente ([A.] ) ha proposto ricorso, in nome proprio e in nome dei lupi del branco del Calfeisental, avverso l’ordinanza di abbattimento emanata dall’Ufficio per la natura, la caccia e la pesca (UNCP) del Cantone San Gallo. Il Dipartimento dell’economia pubblica del Cantone San Gallo, con decisione del 23 gennaio 2024, non ha accolto il ricorso. Contro tale decisione, la ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Cantone San Gallo il 29 gennaio 2024.
Con ordinanza del 1° febbraio 2024, l’autorità di primo grado ha respinto un’istanza della ricorrente volta al gratuito patrocinio e alla difesa legale, dichiarando altresì privo di oggetto un’istanza di misure cautelari o di effetto sospensivo. Avverso tale ordinanza è stato proposto ricorso al Tribunale federale, che non ha accolto il gravame (sentenza 2C_104/2024 del 12 marzo 2024).
Con sentenza del 19 aprile 2024, il Tribunale amministrativo del Cantone San Gallo ha respinto il ricorso per quanto ha accolto, confermando la decisione di non entrata in merito dell’autorità cantonale. La ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale federale il 27 maggio 2024 e ha integrato il ricorso il 14 giugno 2024.
- Ordinanza di abbattimento: L’UNCP del Cantone San Gallo, con il consenso dell’Ufficio federale dell’ambiente (UFAM) del 27 novembre 2023, ha disposto l’eliminazione dei lupi del branco del Calfeisental mediante abbattimento. La misura di regolazione era eseguibile al più tardi fino al 31 gennaio 2024. L’ordinanza è stata pubblicata nel Foglio ufficiale del Cantone San Gallo ed è stata corredata da un’informativa sui mezzi di ricorso. Eventuali ricorsi presentati entro 14 giorni dalla pubblicazione sono stati esclusi dall’effetto sospensivo (art. 50 OPR/SG).
- Autorità coinvolte: Il Dipartimento dell’economia pubblica del Cantone San Gallo e l’UNCP del Cantone San Gallo (Servizio giuridico) hanno partecipato al procedimento in qualità di controparte o autorità di primo grado.
- Oggetto della controversia: La ricorrente ha impugnato l’ordinanza di abbattimento nei confronti del branco del Calfeisental, sostenendo di essere legittimata a proporre ricorso sia in nome proprio sia in nome dei lupi. Ha denunciato la violazione del diritto federale (art. 89 LTF) e della Convenzione di Aarhus (art. 9). Ha inoltre richiesto il gratuito patrocinio e la difesa legale.
- Fasi e termini del procedimento:
La ricorrente ha sostenuto di essere particolarmente colpita dalla rinuncia del Consiglio federale a una procedura di consultazione per la revisione parziale dell’ordinanza sulla caccia. Tuttavia, la procedura di consultazione per la revisione parziale definitiva dell’ordinanza sulla caccia si è svolta nel frattempo e la ricorrente ha potuto parteciparvi (sentenza 2C_273/2024 del 18 giugno 2025, consid. 1.3.3).
La ricorrente ha presentato un’istanza di gratuito patrocinio e relativi allegati il 18 giugno 2024. Con ordinanza del 19 giugno 2024, le è stato concesso il ripristino del termine per il ricorso (art. 50 cpv. 1 LTF).
- Basi giuridiche nel procedimento cantonale:
La legittimazione a ricorrere nel procedimento cantonale si fondava sugli art. 45 cpv. 1 in combinato disposto con l’art. 64 OPR/SG, secondo cui è legittimato a proporre ricorso o reclamo chi dimostra un interesse proprio meritevole di protezione alla modifica o all’annullamento della decisione o dell’atto. La capacità di stare in giudizio, ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 OPR/SG, presuppone la partecipazione di persone fisiche e giuridiche nonché di associazioni di persone.
Basi giuridiche nel procedimento dinanzi al Tribunale federale:
Il ricorso in materia di diritto pubblico si fondava sugli art. 90 ss. LTF. La ricorrente ha sostenuto di essere particolarmente colpita dalla decisione impugnata (art. 89 cpv. 1 lett. b LTF) e di avere un interesse meritevole di protezione alla sua annullamento o modifica (art. 89 cpv. 1 lett. c LTF).
La ricorrente ha impugnato l’ordinanza del 1° febbraio 2024 concernente il diniego del gratuito patrocinio e della difesa legale, denunciando la violazione dell’art. 29 cpv. 3 Cost.
Questione centrale del procedimento:
Il Tribunale federale ha esaminato se la ricorrente e i lupi fossero legittimati a proporre ricorso avverso l’ordinanza di abbattimento del branco del Calfeisental. L’autorità di primo grado aveva negato la legittimazione a ricorrere della ricorrente e dei lupi, ritenendo che né la ricorrente né i lupi potessero dimostrare un interesse proprio meritevole di protezione all’annullamento della decisione e che i lupi non fossero capaci di stare in giudizio (sentenza impugnata, consid. 3 e 4).
Svolgimento del procedimento e decisioni delle autorità di primo grado:
L’autorità cantonale (Dipartimento dell’economia pubblica del Cantone San Gallo) non ha accolto, con decisione del 23 gennaio 2024, il ricorso della ricorrente. Il Tribunale amministrativo del Cantone San Gallo ha confermato con sentenza del 19 aprile 2024 tale decisione di non entrata in merito e ha respinto il ricorso per quanto ha…