Art. 5 LCP
Specie cacciabili e periodi di protezione
1 Le specie cacciabili e i periodi di protezione sono stabiliti come segue:
- a. cervo dal 1° febbraio al 31 luglio b. cinghiale dal 1° febbraio al 30 giugno c. daino, cervo Sika e muflone dal 1° febbraio al 31 luglio d. capriolo dal 1° febbraio al 30 aprile e. camoscio dal 1° gennaio al 31 luglio f. lepre comune, lepre variabile e coniglio selvatico dal 1° gennaio al 30 settembre g. marmotta dal 16 ottobre al 31 agosto h. volpe dal 1° marzo al 15 giugno i. tasso dal 16 gennaio al 15 giugno k. martora e faina dal 16 febbraio al 31 agosto l. fagiano di monte maschio, pernice bianca e pernice grigia dal 1° dicembre al 15 ottobre m. colombaccio, tortora dal collare orientale, corvo imperiale e cornacchia grigia dal 16 febbraio al 31 luglio n. fagiano comune dal 1° febbraio al 31 agosto o. svasso maggiore, folaga, cormorano e anatra selvatica dal 1° febbraio al 31 agosto p. beccaccia dal 15 dicembre al 15 settembre.
2 Le specie seguenti di anatre selvatiche sono protette: oca selvatica, tadorna, casarca, smergo e cigno, anatra marmorizzata, edredone di Steller, moretta arlecchina, gobbo rugginoso, quattrocchi d’Islanda e fistone turco.
3 Le specie seguenti possono essere cacciate tutto l’anno:
- a. cane procione, procione lavatore e gatto domestico inselvatichito;
- b. cornacchia nera, gazza, ghiandaia e tortora domestica inselvatichita.
4 I Cantoni possono prolungare i periodi di protezione o restringere la lista delle specie cacciabili. Ne hanno il dovere qualora lo esiga la protezione di specie localmente minacciate.
5 Essi possono, previo consenso del Dipartimento federale dell’ambiente, dei trasporti, dell’energia e delle comunicazioni (Dipartimento) , accorciare provvisoriamente i periodi di protezione al fine di ridurre effettivi troppo alti o salvaguardare la diversità delle specie.
6 Il Consiglio federale può, sentiti i Cantoni, restringere, su piano nazionale, la lista delle specie cacciabili, qualora sia necessario alla conservazione di specie minacciate, oppure allargarla, indicando i periodi di protezione, quando il ristabilimento degli effettivi di specie protette permette nuovamente la caccia.
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
-
Abbattimento di un lupo responsabile di danni nel territorio della valle di Schils e della valle di Weisstann2 citazioni
-
Regolamentazione dei lupi del branco del Calfeisental0 citazioni
-
Regolamentazione dei branchi di lupi; Accesso ai documenti ufficiali0 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.