Fatti
La ricorrente Pro Natura, organizzazione di protezione della natura attiva a livello nazionale, ha impugnato la decisione dell’Ufficio per la natura, la caccia e la pesca (UNCP) del Cantone San Gallo del 16 novembre 2023, con la quale era stata disposta l’uccisione di un lupo appartenente a una coppia di lupi nella valle del Schils e del Weisstannental. Il provvedimento ha negato l’effetto sospensivo al ricorso, confermato poi dal Tribunale amministrativo del Cantone San Gallo con sentenza del 11 marzo 2024. Pro Natura ha quindi presentato ricorso al Tribunale federale.
Nel periodo compreso tra agosto e novembre 2023, in due pascoli della valle del Schils e del Weisstannental sono stati uccisi complessivamente 12 ovini a seguito di attacchi di lupi. Una predazione del 3 settembre 2023 nell’alpeggio «[A.] » nella valle del Schils è stata attribuita alla femmina F35 appartenente alla coppia di lupi. Le restanti predazioni, nonostante i prelievi di DNA, non sono state attribuite a nessun lupo. I pascoli erano protetti da misure di protezione del bestiame come recinzioni elettrificate e cani da protezione. La valle del Weisstannental è inoltre territorio di caccia del branco del Calfeisental, il cui areale si sovrappone a quello della coppia di lupi.
L’UNCP ha disposto l’uccisione di un lupo appartenente alla coppia senza prima verificare l’efficacia delle misure di protezione del bestiame adottate. La ricorrente ha eccepito dinanzi al Tribunale amministrativo e in seguito al Tribunale federale l’insufficiente accertamento dei fatti, segnatamente la valutazione delle misure di protezione del bestiame, le condizioni meteorologiche al momento delle predazioni nonché l’attribuzione dei danni alla coppia di lupi. Il Tribunale federale ha eccezionalmente rinunciato al requisito di un interesse attuale alla tutela giurisdizionale, poiché le questioni sollevate rivestono carattere fondamentale e ricorrono con frequenza.
Legge
Il Tribunale federale ha esaminato preliminarmente i presupposti per l’ammissione del ricorso e ha concluso che Pro Natura, in qualità di organizzazione legittimata a ricorrere ai sensi dell’art. 12 LPN in combinato disposto con l’art. 89 cpv. 2 lett. d LTF, era legittimata a presentare ricorso. Benché il provvedimento impugnato di autorizzazione all’abbattimento avesse già perso validità il 19 gennaio 2024, il Tribunale ha rinunciato al requisito di un interesse attuale alla tutela giurisdizionale, poiché le questioni relative all’abbattimento dei lupi rivestono un interesse pubblico e potrebbero riproporsi a causa della crescente popolazione di lupi. Il ricorso avverso il provvedimento intermedio del 15 gennaio 2024, con il quale era stato negato l’effetto sospensivo, è stato invece dichiarato inammissibile, poiché tale provvedimento non produceva più effetti al momento della decisione definitiva.
Nel merito, la ricorrente ha contestato che la prima istanza avesse accertato in modo palesemente incompleto e arbitrario i fatti. In particolare, ha criticato la valutazione delle misure di protezione del bestiame, le condizioni meteorologiche al momento delle predazioni nonché l’attribuzione dei danni alla coppia di lupi. Il Tribunale federale ha rilevato che la prima istanza aveva fondato le proprie valutazioni su documenti incompleti, inesatti e contraddittori. La valutazione delle misure di protezione del bestiame da parte dell’autorità cantonale si basava su fotografie non datate, incomplete e su un modulo di protezione del bestiame compilato in modo insufficiente, che non soddisfaceva i requisiti della guida applicativa in materia di protezione del bestiame. Inoltre, mancava una prova della tensione elettrica al termine inferiore della recinzione e la valutazione delle condizioni meteorologiche risultava contraddittoria e insufficientemente motivata.
La prima istanza si è basata unicamente su affermazioni del Cantone per attribuire i danni alla coppia di lupi, senza presentare criteri…