Art. 12 LCP
Prevenzione dei danni causati dalla selvaggina e dei pericoli per l’uomo
1 I Cantoni prendono misure preventive contro i danni causati dalla selvaggina.
2 Essi possono in ogni momento ordinare o permettere misure contro singoli animali protetti o cacciabili che causano danni rilevanti o costituiscono un pericolo per l’uomo. Possono affidare l’esecuzione di queste misure unicamente a persone titolari di un’autorizzazione di caccia o a organi di sorveglianza.
2bis Il Consiglio federale può designare le specie animali protette contro le quali l’Ufficio federale ordina le misure di cui al cpv. 2.
3 I Cantoni stabiliscono le misure ammesse di autodifesa contro la selvaggina per la protezione di animali domestici, beni immobili e colture agricole. Il Consiglio federale designa le specie protette contro le quali possono essere prese queste misure di autodifesa.
4 Se una specie protetta presenta un effettivo eccessivo per cui causa danni ingenti o grave pericolo, i Cantoni possono prendere misure per diminuirne l’effettivo, previo consenso del Dipartimento. È fatta salva la regolazione degli effettivi delle specie di cui all’articolo 7a capoversi 1 e 2.
4bis Tra il 1° giugno e il 31 agosto i lupi di un branco possono essere regolati previo consenso dell’Ufficio federale se il branco causa danni in particolare ad animali da reddito delle specie bovina o equina. Il Consiglio federale disciplina le condizioni.
5 La Confederazione promuove e coordina le misure dei Cantoni volte a prevenire i danni causati:
- a. dai grandi predatori agli animali da reddito; o b. dai castori agli edifici e agli impianti di interesse pubblico, alle vie di collegamento delle aziende agricole o a scarpate spondali importanti per la protezione contro le piene.
6 La Confederazione può affidare l’esecuzione dei compiti di cui al cpv. 5, contro indennità, a enti di diritto pubblico o a privati.
7 D’intesa con i Cantoni, la Confederazione stabilisce i principi per le misure di protezione delle greggi e i criteri di esigibilità; il Cantone determina l’eseguibilità delle misure.
Le sentenze di principio 4
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Autorizzazione ad abbattere degli aironi cenerini12 citazioni
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2Qualifica di un'istruzione data a un'unità amministrativa di abbattere degli uccelli protetti per motivi di sicurezza e di ordine pubblico7 citazioni
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3Autorizzazione di abbattere un lupo4 citazioni
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4Abbattimento di un lupo singolo; constatazione relativa a misure di protezione del bestiame e all'animale dannoso0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Abschuss eines schadenstiftenden Wolfs im Gebiet Schils- und Weisstannental3 citazioni
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Art. 13 Abs. 2 JSG (Entschädigung von Wildschweinschaden)2 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.