Art. 4 OCP

Regolazione degli effettivi di specie protette

1 Previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono prendere misure temporanee per la regolazione degli effettivi di specie animali protette secondo l’articolo 12 cpv. 4 della legge sulla caccia se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:
  1. a. e b. ... c. causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da reddito;
  2. d. mettono gravemente in pericolo le persone;
  3. e. propagano epizoozie;
  4. f. costituiscono un grave pericolo per insediamenti o edifici e impianti d’interesse pubblico;
  5. g. causano forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia.
2 Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’UFAM:
  1. a. l’entità dell’effettivo;
  2. b. la natura del pericolo e l’area interessata da tale pericolo;
  3. c. la proporzione del danno e l’area interessata dallo stesso;
  4. d. le misure di prevenzione dei danni adottate;
  5. e. il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull’effettivo;
  6. f. la situazione della rigenerazione nel bosco.
3 Comunicano annualmente all’UFAM il luogo, il momento e il risultato degli interventi.
4 ...

Le sentenze di principio 1

Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.

  1. 1
    Abbattimento di un lupo singolo; constatazione relativa a misure di protezione del bestiame e all'animale dannoso
    · 30/06/2025 · 0 citazioni

Non pubblicate, ma imprescindibili 4

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.