Art. 4 OCP
Regolazione degli effettivi di specie protette
1 Previa approvazione dell’UFAM, i Cantoni possono prendere misure temporanee per la regolazione degli effettivi di specie animali protette secondo l’articolo 12 cpv. 4 della legge sulla caccia se animali di una determinata specie, nonostante misure ragionevolmente esigibili per la prevenzione dei danni:
- a. e b. ... c. causano danni ingenti alla foresta, alle colture agricole o agli animali da reddito;
- d. mettono gravemente in pericolo le persone;
- e. propagano epizoozie;
- f. costituiscono un grave pericolo per insediamenti o edifici e impianti d’interesse pubblico;
- g. causano forti perdite nell’ambito dell’esercizio delle regalie cantonali della caccia.
2 Nella loro istanza, i Cantoni indicano all’UFAM:
- a. l’entità dell’effettivo;
- b. la natura del pericolo e l’area interessata da tale pericolo;
- c. la proporzione del danno e l’area interessata dallo stesso;
- d. le misure di prevenzione dei danni adottate;
- e. il genere di intervento previsto e le sue ripercussioni sull’effettivo;
- f. la situazione della rigenerazione nel bosco.
3 Comunicano annualmente all’UFAM il luogo, il momento e il risultato degli interventi.
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Le sentenze di principio 1
Ordinate secondo il numero di decisioni che le citano a proposito di questo articolo. Sintesi: regesto ufficiale.
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1Abbattimento di un lupo singolo; constatazione relativa a misure di protezione del bestiame e all'animale dannoso0 citazioni
Non pubblicate, ma imprescindibili 4
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Abbattimento di un lupo responsabile di danni nel territorio della valle di Schils e della valle di Weisstann1 citazioni
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1 citazioni
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1 citazioni
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.