Fatti

{ "title": \"Riestabilimento dell’effetto sospensivo in caso di ritiro e richiamo di oli CBD quali alimenti pericolosi per la salute", \"facts": \"

Parti e stadi del procedimento:

  • La ricorrente ([A. SA] ), con sede in [U.] , è un’impresa che commercializza, tra l’altro, oli di cannabidiolo (oli CBD). Tra il 2018 e il 2023 sono state avviate nei suoi confronti diverse procedure per violazioni della legislazione alimentare, tra cui un decreto penale del 19 febbraio 2021 per pubblicità sanitaria non autorizzata, commercializzazione di nuovi alimenti non autorizzati e violazioni degli obblighi di notifica (cfr. cpv. 1.2).
  • L’Ufficio per la protezione dei consumatori del Canton Zugo (UPC) ha emanato tra il 2019 e il 2022 diversi provvedimenti concernenti la vendita degli oli CBD da parte della ricorrente, tra cui misure per pubblicità sanitaria non consentita (25 settembre 2019 e 9 dicembre 2020) nonché la classificazione degli oli CBD quali alimenti non commercializzabili da parte dell’Ufficio per la protezione dei consumatori del Canton Turgovia con divieto di vendita del 2 maggio 2022. Il 22 settembre 2022 l’UPC ha disposto il sequestro degli oli CBD nei locali della ricorrente (cfr. cpv. 1.2).
  • In base a una valutazione del rischio dei contenuti di THC e CBD negli oli sequestrati, l’UPC ha disposto il 18 novembre 2022 il ritiro, rispettivamente il richiamo dei prodotti della ricorrente che ha ritenuto pericolosi per la salute. Contro tale decisione la ricorrente ha presentato ricorso, che l’UPC ha respinto con decisione del 7 giugno 2023 e ha negato l’effetto sospensivo di un eventuale ricorso al Tribunale amministrativo (cfr. cpv. 1.2).
  • Il 10 luglio 2023 la ricorrente ha presentato ricorso al Tribunale amministrativo del Canton Zugo chiedendo, tra l’altro, il ristabilimento dell’effetto sospensivo. Con decisione interlocutoria del 15 settembre 2023 il Tribunale amministrativo ha respinto la domanda di ristabilimento dell’effetto sospensivo (cfr. cpv. 1.2).
  • Contro tale decisione interlocutoria del Tribunale amministrativo del 15 settembre 2023 la ricorrente ha proposto ricorso al Tribunale federale il 17 ottobre 2023 chiedendo l’annullamento della decisione e il ristabilimento dell’effetto sospensivo (cfr. cpv. 1.2).

Fatto e oggetto della controversia:

  • Oggetto della controversia è il rigetto della domanda di ristabilimento dell’effetto sospensivo da parte del Tribunale amministrativo cantonale con decisione interlocutoria del 15 settembre 2023 concernente il ritiro, rispettivamente il richiamo dei prodotti della ricorrente disposti il 18 novembre 2022 e considerati pericolosi per la salute (cfr. cpv. 4).
  • L’UPC ha classificato gli oli CBD della ricorrente, in base a una valutazione complessiva del suo sito web (tra l’altro pubblicità sanitaria, ambito di applicazione “pelle, capelli”, mancanza di una chiara destinazione d’uso cosmetica, menzione di “assunzione”) e dei documenti presentati, quali alimenti ai sensi dell’art. 4 LDerr (cfr. cpv. 7.3.2).
  • La ricorrente sostiene che i suoi prodotti devono essere qualificati quali prodotti cosmetici e che la valutazione dei prodotti quali pericolosi per la salute e il conseguente ritiro o richiamo sarebbero arbitrari (cfr. cpv. 7).
  • La ricorrente lamenta inoltre una violazione del suo diritto di essere sentita nonché un’applicazione arbitraria del diritto processuale cantonale (§ 11 ODerr/LD) da parte della prima istanza (cfr. cpv. 5 e 6).
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Ricettività del ricorso e condizioni di ammissibilità:

Il Tribunale federale verifica d’ufficio la propria competenza e le ulteriori condizioni di ammissibilità (art. 29 cpv. 1 LTF) e con cognizione libera. Nel caso di specie, il ricorso in materia di diritto pubblico avverso una decisione interlocutoria cantonale di ultima istanza di un giudice superiore su misure cautelari è ammissibile, poiché la ricorrente sostiene che il diniego dell’effetto sospensivo le cagionerebbe pregiudizi irreparabili, segnatamente la perdita della propria clientela a favore di imprese concorrenti (art. 93 cpv. 1 lett. a LTF). Tali pregiudizi economici possono avere carattere giuridico qualora, anche in caso di decisione favorevole nel merito, non possano più essere completamente riparati (cfr. DTF 147 III 159 cpv. 4.1; 2C_876/2021 del 2 novembre 2022 cpv. 1.2).

Violazione di diritti costituzionali e limitazione dell’esame:

Il presente ricorso concerne una decisione su misure cautelari. In tal caso, i motivi di ricorso sono limitati alla violazione di diritti costituzionali (art. 98 LTF). Il Tribunale federale esamina la violazione di diritti costituzionali solo se tale censura è stata sollevata nel ricorso ed è stata debitamente motivata (art. 106 cpv. 2 LTF). Il Tribunale federale si basa sul fatto accertato dalla prima istanza (art. 105 cpv. 1 LTF). Nei procedimenti avverso decisioni su misure cautelari può rettificare o integrare gli accertamenti di fatto della prima istanza solo se questi sono manifestamente errati o nella misura in cui l’errore si basa su una violazione del diritto ai sensi dell’art. 98 LTF (art. 105 cpv. 2 LTF). Manifestamente errato significa arbitrario.

La ricorrente censura quale accertamento di fatto errato che la prima istanza, nella sua decisione interlocutoria, abbia ritenuto che, per quanto concerne la qualificazione dei prodotti della ricorrente quali alimenti, fosse probabilmente più corretto aderire alla posizione dell’ufficio parte del procedimento. Tuttavia, non si tratta di un accertamento di fatto, bensì di una questione giuridica. La ricorrente non indica poi in che modo l’accesso agli atti che le è stato concesso fosse incompleto o se la decisione interlocutoria si sia basata su atti che non le erano stati previamente comunicati. I diritti della ricorrente di essere sentita – almeno per quanto concerne la presente decisione interlocutoria – non sono stati violati, segnatamente perché le citazioni provengono dal suo stesso sito web e gli elementi essenziali della motivazione erano già contenuti nella decisione di ricorso della prima istanza del 7 giugno 2023 (cfr. art. 29 cpv. 2 Cost.; DTF 139 I 189 cpv. 3.3 e 3.5).

Applicazione arbitraria del diritto processuale cantonale:

La ricorrente censura un’applicazione arbitraria del § 11 ODerr/LD da parte della prima istanza, poiché il Tribunale amministrativo ha concesso all’ufficio parte del procedimento un “termine perentorio” per presentare osservazioni e trasmettere gli atti. Tuttavia, ciò non è arbitrario, poiché la prima istanza ha motivato che gli atti pregressi e le osservazioni dell’Ufficio per la protezione dei consumatori erano indispensabili per valutare la domanda di ristabilimento dell’effetto sospensivo, alla luce dell’importanza per la ricorrente e degli interessi pubblici coinvolti – segnatamente la salute pubblica. Inoltre, il Tribunale amministrativo ha agito tempestivamente non appena è emerso che non sarebbero pervenute osservazioni e ha limitato il “termine perentorio” a pochi giorni (cfr. DTF 141 III 564 cpv. 4.1; § 11 cpv. 3 ODerr/LD).

Esame nel merito: qualificazione quali alimenti e pericolo per la salute:

La ricorrente sostiene che la prima istanza ha erroneamente respinto la sua domanda di (ri)stabilimento dell’effetto sospensivo, qualificando gli oli CBD quali alimenti e valutandoli quali pericolosi per la salute. La prima istanza decide su misure cautelari in base a un esame sommario e a un bilanciamento degli interessi in gioco, senza approfondire le questioni di fatto e di diritto; ad essa compete un ampio potere discrezionale (cfr. DTF 2C_876/2021 del 2 novembre 2022 cpv. 2.1). Il Tribunale federale annulla una decisione su misure cautelari solo se il bilanciamento degli interessi contestato non si basa su fondamenti ragionevoli ed è incomprensibile, ossia se è in definitiva insostenibile o arbitrario (cfr. DTF 141 III 564 cpv. 4.1; 2C_876/2021 del 2 novembre 2022 cpv. 2.1).

La prima istanza ha qualificato gli oli CBD della ricorrente quali alimenti ai sensi dell’art. 4 LDerr, in base a una valutazione complessiva del suo sito web (tra l’altro pubblicità sanitaria, ambito di applicazione “pelle, capelli”, mancanza di una chiara destinazione d’uso cosmetica, menzione di “assunzione”) e dei documenti presentati. Tale qualificazione non è contestabile nell’ambito dell’esame sommario richiesto e segnatamente sotto il profilo dell’arbitrarietà. La prima istanza non ha risolto in via definitiva la questione giuridica concernente la qualificazione del prodotto, ma si è limitata a ritenere che probabilmente fosse più corretto aderire alla posizione dell’ufficio parte del procedimento, secondo cui i prodotti controversi devono essere classificati quali alimenti (cfr. cpv. 7.3.3).

La prima istanza ha inoltre valutato gli oli CBD della ricorrente quali pericolosi per la salute, fondandosi sulle pertinenti basi giuridiche in materia di sicurezza degli alimenti (art. 7 LDerr) nonché sulle disposizioni relative ai tenori massimi consentiti di contaminanti negli alimenti (ivi compreso il THC secondo art. 5 in combinato disposto con l’allegato 9 parte B OCont). La valutazione del rischio dei contenuti di THC e CBD negli oli effettuata dall’UPC, rispettivamente dal Laboratorio cantonale di San Gallo del 12 ottobre 2022, ha evidenziato un superamento dei valori massimi per l’assunzione orale. La ricorrente non ha addotto elementi tali da far apparire arbitraria la valutazione del rischio della prima istanza e da poter quindi ribaltare la valutazione del…