Art. 7 LDerr

Sicurezza delle derrate alimentari

1 Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure.
2 Le derrate alimentari sono reputate non sicure se si deve presumere che:
  1. a. siano dannose per la salute; o b. non siano adatte al consumo umano.
3 Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare:
  1. a. le condizioni normali del suo uso in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione;
  2. b. le condizioni normali del suo uso da parte dei consumatori; e c. le informazioni trasmesse ai consumatori o generalmente accessibili al pubblico sul modo di evitare effetti dannosi per la salute provocati da una determinata derrata alimentare o da una determinata categoria di derrate alimentari.
4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari.
5 Può introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio per:
  1. a. i nuovi tipi di derrate alimentari;
  2. b. le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale;
  3. c. le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari o di altri effetti fisiologici;
  4. d. le derrate alimentari provenienti da animali cui sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non omologati.
6 Il Consiglio federale può introdurre altri obblighi di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata in virtù di un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono tali obblighi.

Non pubblicate, ma imprescindibili 5

Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.

Ultime sentenze del TF

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