Art. 7 LDerr
Sicurezza delle derrate alimentari
1 Possono essere immesse sul mercato solo derrate alimentari sicure.
2 Le derrate alimentari sono reputate non sicure se si deve presumere che:
- a. siano dannose per la salute; o b. non siano adatte al consumo umano.
3 Per decidere se una derrata alimentare è sicura occorre considerare:
- a. le condizioni normali del suo uso in tutte le fasi di produzione, trasformazione e distribuzione;
- b. le condizioni normali del suo uso da parte dei consumatori; e c. le informazioni trasmesse ai consumatori o generalmente accessibili al pubblico sul modo di evitare effetti dannosi per la salute provocati da una determinata derrata alimentare o da una determinata categoria di derrate alimentari.
4 Il Consiglio federale stabilisce i requisiti in materia di sicurezza delle derrate alimentari.
5 Può introdurre un obbligo di autorizzazione o di annuncio per:
- a. i nuovi tipi di derrate alimentari;
- b. le derrate alimentari destinate alle persone che abbisognano, per motivi di salute, di una nutrizione speciale;
- c. le derrate alimentari pubblicizzate con una menzione di effetti nutrizionali particolari o di altri effetti fisiologici;
- d. le derrate alimentari provenienti da animali cui sono stati somministrati, in sperimentazioni cliniche, medicamenti non omologati.
6 Il Consiglio federale può introdurre altri obblighi di autorizzazione o di annuncio se la Svizzera si è impegnata in virtù di un trattato internazionale ad applicare prescrizioni tecniche che prevedono tali obblighi.
Non pubblicate, ma imprescindibili 5
Sentenze che il TF non ha pubblicato nella raccolta ufficiale, ma che i tribunali citano come sentenze di principio.
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Vorsätzliche Übertretung des Lebensmittelgesetzes (Art. 48 Abs. 1 lit. g LMG)3 citazioni
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Risikobewertung eingezogener CBD-Öle; aufschiebende Wirkung2 citazioni
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2 citazioni14/03/2013 · 2 citazioni de
Ultime sentenze del TF
Nessuna sentenza recente registrata per questo articolo.