Fatti

Parti e contesto: Le parti, una coppia italiana (marito nato nel 1941, moglie nata nel 1947), si sono sposate nel 1972 in Italia e hanno poi vissuto in Svizzera. Hanno condotto un matrimonio classico con ruolo di casalinga e due figli maggiorenni. Il marito vive da anni in Bulgaria, la moglie continua a risiedere in Svizzera.

Procedimento di divorzio: Il marito ha chiesto nel ricorso di divorzio la constatazione che non sussiste alcun obbligo reciproco di mantenimento dopo il divorzio. La moglie ha richiesto un contributo mensile di almeno fr. 814.-. Il Tribunale regionale ha condannato il marito a versare un mantenimento mensile di fr. 446.- "a vita o fino al rientro in Svizzera". La Corte d’appello del Cantone di Berna ha respinto l’appello proposto contro tale decisione.

Ricorso al Tribunale federale: Il marito ha presentato ricorso in materia civile chiedendo l’annullamento della sentenza della Corte d’appello e la constatazione di non dover alcun mantenimento alla moglie. Il Tribunale federale ha respinto il ricorso.

Situazione finanziaria dopo il divorzio: Il marito dispone di una rendita AVS di fr. 1'763.- e di una rendita LPP di fr. 827.- (dopo la divisione a metà fr. 414.-). La moglie riceve una rendita AVS di fr. 1'729.- e una rendita LPP convertita di fr. 329.-. Dopo la divisione della rendita LPP, entrambi dispongono di un reddito di fr. 2'177.- (marito) rispettivamente fr. 2'058.- (moglie). Il minimo vitale della moglie è stato fissato a fr. 2'504.- (inclusi affitto, assicurazione malattia, imposte ecc.), da cui risulta un deficit di fr. 446.-. Per il marito, il minimo vitale in Bulgaria, tenuto conto di una parità di potere d’acquisto del 50 % rispetto alla Svizzera, è stato calcolato a circa fr. 1'500.-, mentre dopo la deduzione del contributo di mantenimento disporrebbe ancora di fr. 1'731.-.

Legge

Quadro giuridico e impronta della vita coniugale: Il matrimonio è durato quasi 50 anni ed è stato caratterizzato da una divisione classica dei ruoli, in cui la moglie ha rinunciato alla propria attività professionale a favore della gestione della casa e dell’assistenza ai figli. I tribunali cantonali hanno riconosciuto un matrimonio con impronta di vita comune (cfr. DTF 147 III 249 consid. 3.4.3). La giurisprudenza finora valida, secondo cui il mantenimento dopo il divorzio in linea di principio dura al massimo fino al raggiungimento dell’età ordinaria di pensionamento del coniuge obbligato (DTF 147 III 249 consid. 3.4.5; DTF 141 III 465 consid. 3.2.1), concerne tuttavia casi in cui le parti non hanno ancora raggiunto l’età pensionistica. Tali principi non sono applicabili qui, poiché entrambe le parti hanno da tempo superato l’età pensionistica e il matrimonio è durato fino all’età pensionistica.

Continuazione dello standard di vita comune: In caso di divorzio in età pensionistica, secondo la giurisprudenza spetta un diritto alla continuazione dello standard di vita comune fino a quel momento condotto per un periodo ragionevolmente limitato, qualora il matrimonio abbia avuto un’impronta di vita comune (DTF 147 III 249 consid. 3.4.3). Una limitazione temporale dell’obbligo di mantenimento non sarebbe giustificata in questo caso, poiché le parti hanno rispettivamente 83 e 77 anni e il matrimonio è durato quasi 50 anni. Pertanto, l’obbligo di mantenimento dura fino alla morte di uno dei coniugi (art. 130 cpv. 1 CC).

Eccezione del marito: minimo vitale e diritto di soggiorno: Il marito ha sostenuto che il contributo di mantenimento di fr. 446.- lo porterebbe a scendere sotto il minimo vitale in Bulgaria e che un rientro in Svizzera sarebbe reso impossibile da conseguenze di diritto di soggiorno (dipendenza dall’assistenza sociale). Ciò costituirebbe una violazione dell’art. 10 cpv. 2 Cost. e una discriminazione indiretta ai sensi dell’art. 8 cpv. 1 e 2 Cost. Inoltre, il metodo concreto-bifasico di calcolo del mantenimento sarebbe inadeguato, poiché non terrebbe conto della sua situazione finanziaria.

Motivazione…